| (Disposizioni finali).
1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
ai sensi dell'articolo 1 non è subordinata all'osservanza da
parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli
indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976,
n. 319.
2. E' abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.
119. Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 15 gennaio 1996, "Modificazione
degli allegati 1C e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo
1996, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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