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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8043
DDL0435-0002
Progetto di legge Camera n. 435 - testo presentato - (DDL13-435)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C435. TESTIPDL
...C435.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC435 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di una originale
  disciplina in materia societaria, per il settore primario
  dell'economia, nasce dalla constatazione secondo la quale i
  modelli disciplinati nel codice civile, soprattutto quelli
  relativi alle società di persone, non si adattano facilmente
  alle particolari esigenze di cui sono portatori gli
  imprenditori agricoli.
     L'esame dello schema relativo alla società semplice, che
  avrebbe dovuto rispondere alle specifiche caratteristiche
  dell'imprenditoria medio-piccola, pone in evidenza, ad
  esempio, due problemi disciplinari rispettivamente proiettati
  all'esterno e all'interno del modello societario.
     Il primo attiene al profilo "patrimoniale" della società;
  il secondo riguarda il rispetto del principio della
  solidarietà, della partecipazione e della tutela privilegiata
  per il lavoro.
     Del resto, l'esperienza di questi anni segnala in modo
  puntuale che non vi sono alternative a soluzioni legislative
  caratterizzate da pochi ma precisi princìpi-guida e, nel
  contempo, da una doverosa flessibilità rispondente alle varie
  articolazioni in cui può esprimersi l'autonomia privata.
     La presente proposta di legge ha cercato, dunque, di
  interpretare le esigenze ora menzionate, configurando un tipo
  di contratto agrario plurilaterale a base associativa idoneo
  ad avviare le imprese verso dimensioni rispondenti ai più
  moderni metodi e tecniche di produzione, senza intaccare
  l' affectio  verso l'elemento personale della
 
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  partecipazione di soggetti direttamente interessati allo
  svolgimento della attività di conduzione aziendale o di
  servizi.  E per questa via ha inteso così ritoccare la
  normativa dettata dal codice civile in materia di società
  semplice (cui peraltro si fa rinvio, in quanto non
  espressamente derogata, come recita l'articolo 15 della
  proposta di legge), al fine di coniugare una rafforzata
  solidarietà economica tra i soci - cui si lega la concreta
  affidabilità finanziaria della struttura societaria - con una
  più marcata solidarietà nelle scelte gestionali, confidando,
  per il resto, sulle libere scelte degli imprenditori agricoli
  interessati.
     Infine, la rispondenza della società a tali caratteri,
  unitamente al rilievo tutto particolare che assume la
  partecipazione prevalente di coltivatori diretti, agevola la
  soluzione in ordine all'accesso di queste strutture societarie
  alle agevolazioni tradizionalmente riservate ai soli
  coltivatori diretti persone fisiche.
                          *   *   *
     In considerazione dei problemi che le imprese agricole
  sono chiamate ad affrontare in questa fase dello sviluppo
  economico europeo che conduce all'instaurazione del mercato
  unico, la prima e fondamentale preoccupazione è stata quella
  di delineare l'ambito operativo della "società agricola",
  quale strumento da mettere a disposizione esclusivamente degli
  imprenditori agricoli.
     A questo fine si è tenuto conto del fatto che, tra le
  esigenze crescenti nel settore agricolo, vi è soprattutto
  quella di migliorare la competitività delle produzioni
  aumentando la produttività delle imprese.  Sicché carattere
  qualificante dell'esercizio in forma societaria
  dell'agricoltura non è più soltanto l'attuazione in comune
  dell'attività di conduzione dei fondi rustici, onde sopperire
  al frazionamento fondiario e alla frantumazione delle unità
  produttive, ma anche la predisposizione e l'offerta di servizi
  e lo svolgimento di attività connesse alle imprese
  agricole.
     L'articolo 1 sottolinea, in questa prospettiva,
  innanzitutto la centralità che lo svolgimento di servizi
  assume nella "società agricola", eliminando i dubbi residui
  emersi a proposito della qualificazione in termini di attività
  agricola per connessione ai sensi dell'articolo 2135 del
  codice civile.  Inoltre, esso chiarisce che l'applicazione di
  questa nuova disciplina è riservata alle società agricole che
  operano esclusivamente a favore dei soci.
     A quest'ultimo riguardo, l'articolo 4 specifica, a sua
  volta, che nella società agricola il dato qualificante è pur
  sempre costituito dalla presenza, in qualità di soci, di
  soggetti che effettivamente sono impegnati nella produzione
  agricola e nella coltivazione della terra.  Inoltre, in
  considerazione della particolare solidarietà che ancora
  accomuna nella realtà agricola le imprese a carattere
  familiare, le quali costituiscono la spina dorsale
  dell'agricoltura europea, si è inteso proseguire l'indirizzo
  ormai consolidato nella nostra legislazione, introdotto
  dall'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, senza
  peraltro intralciare l'azione della società agricola.  Perciò,
  nelle società agricole di conduzione, la presenza di imprese
  familiari sui fondi appartenenti ai soci determina il
  coinvolgimento nella struttura societaria di tutti i
  partecipi, mentre, nel caso in cui la società provveda
  soltanto alla prestazione di servizi, le imprese familiari
  partecipano all'amministrazione della società agricola
  mediante un proprio rappresentante.
     La struttura assume, di conseguenza, un carattere
  "aperto", nel rispetto, però, del rilievo qualificante che
  viene attribuito allo svolgimento dell'attività di diretta
  coltivazione.  Sicché, la variazione del numero e delle persone
  dei soci non incide sull'atto costitutivo e la quota di
  partecipazione alla società può circolare a favore di altri
  soggetti aventi i medesimi requisiti.
     D'altra parte, il primato riconosciuto alla componente
  coltivatrice nell'ambito delle società agricole non può,
  nell'attuale fase di crescenti interdipendenze settoriali,
  spingersi sino al punto da escludere qualsiasi convergenza
  operativa.  Di qui, la disposizione (sempre nell'articolo 4)
  secondo la quale è possibile che assumano la qualifica di soci
  anche soggetti non coltivatori diretti, in quanto proprietari
 
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  di fondi rustici o di beni strumentali in grado di fornire
  servizi alle imprese agricole degli altri soci, sempre che il
  numero di tali soggetti non superi il terzo del numero
  complessivo dei soci coltivatori diretti.
     Infine, poiché la società agricola costituisce uno
  strumento finalizzato a potenziare la tutela degli
  imprenditori agricoli coltivatori diretti, si è inteso
  chiarire in modo esplicito le questioni relative al regime
  previdenziale ed assistenziale.  In particolare, nell'articolo
  14, si è disposto che, in relazione alle attività poste in
  essere dai soci e dai dipendenti delle società agricole,
  queste ultime sono inquadrate nel settore dell'agricoltura.
  Inoltre - e si tratta di un dato teso a rimuovere uno dei più
  rilevanti ostacoli che nella prassi ha incontrato l'esercizio
  in forma societaria dell'agricoltura - tale norma dispone
  espressamente che i soci conservano a tutti gli effetti la
  posizione assicurativa autonoma di cui eventualmente fruiscono
  nel momento in cui aderiscono alla società.
     Per quanto riguarda la forma del contratto, l'articolo 2
  richiama sempre quella scritta.  Tale scelta mira sia a
  prevenire conflitti ed incertezze tra gli stessi contraenti,
  sia ad agevolare, nell'interesse dei terzi, l'adozione di un
  sistema di pubblicità della struttura in modo da distinguere
  la "società agricola" dagli altri modelli societari.
     L'esigenza, peraltro, di evitare appesantimenti
  burocratici o confusioni con le imprese commerciali ha
  suggerito la più agile soluzione di assicurare la
  conoscibilità della società, della sua composizione e del
  relativo atto costitutivo, mediante il semplice deposito del
  contratto e dello statuto presso la camera di commercio,
  industria, agricoltura e artigianato territorialmente
  competente.  Nello stesso tempo, onde evitare gli ulteriori
  costi e adempimenti necessari per l'autenticità delle
  sottoscrizioni, la relativa attestazione è stata affidata alla
  responsabilità dei soci amministratori.
     Circa la durata del contratto di società, la diversità dei
  compiti e più in particolare dei servizi, che la società può
  offrire ai soci imprenditori, ha indotto a lasciarne la
  determinazione alla volontà delle parti (articolo 3).
     Un termine minimo di durata è stato previsto per le sole
  società agricole di conduzione.  La durata di nove anni appare
  un giusto mezzo tra l'esigenza di stabilità nell'attività
  economica, senza la quale anche la società di conduzione non
  può imporsi obiettivi ed impostare una azione economicamente
  apprezzabile, e la necessità di evitare soluzioni che incidano
  troppo rigidamente sull'autonomia dei privati.
     A ben vedere, i dati più qualificanti della presente
  proposta riguardano però la gestione interna della società e
  la responsabilità nei confronti dei terzi.
     Per il primo profilo, in particolare, l'articolo 5 ha
  inteso lasciare all'autonomia privata la definizione puntuale
  degli assetti organizzativi interni, che è legata e
  condizionata dalla diversa dimensione della struttura,
  fissando, nel contempo, alcuni princìpi o regole qualificanti.
  Innanzitutto, l'esigenza di assicurare la piena partecipazione
  dei soci, e soprattutto dei soci che conferiscono il proprio
  lavoro, ha suggerito il richiamo del principio che assegna un
  voto a ciascun socio indipendentemente dal valore della
  quota.
     Nello stesso tempo, però, con il medesimo articolo si è
  voluto evitare, sulla scorta dell'esperienza, che il rigoroso
  rispetto del principio di partecipazione conduca ad una totale
  difficoltà operativa della società agricola.  In questa
  prospettiva, in alternativa alla individuazione statutaria di
  un organo sociale cui affidare l'amministrazione della
  società, si è prevista l'attribuzione della amministrazione
  congiunta a due soli soci, ai quali spetta anche la
  rappresentanza all'esterno della società.
     Per quanto riguarda, poi, la responsabilità per le
  obbligazioni sociali, la proposta ha, da un lato, tenuto conto
  degli inconvenienti più evidenti emersi a proposito del
  modello codicistico della società semplice e, dall'altro, ha
  inteso richiamare l'attenzione sul fatto che lo sviluppo
  dell'esercizio collettivo delle attività agricole richiede,
 
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  nei rapporti interni, una rinnovata solidarietà tra i
  partecipi e, soprattutto, nelle relazioni con i terzi, segni
  indiscutibili circa la serietà dell'iniziativa ed il concreto
  ed effettivo coinvolgimento economico degli interessati.  Sono
  questi ultimi segnali, in particolare, a costituire per le
  imprese economiche che intendano affermarsi in misura
  indipendente le migliori credenziali per attingere credito e
  credibilità sul mercato.  Così, per le obbligazioni sociali,
  oltre alla responsabilità solidale dei soci ammistratori, si è
  prevista anche quella di tutti gli altri soci, ma per una
  somma pari ad un multiplo della rispettiva quota, in misura
  non inferiore al triplo.  In tal modo, da una parte la società
  può ricevere dall'esterno maggiori risorse, dall'altra tutti i
  soci sono coinvolti in prima persona in vista di una sana
  gestione della società (articolo 6).
     Alla luce della molteplicità sia delle attività al cui
  svolgimento può essere chiamata la società agricola, sia delle
  componenti soggettive della struttura societaria, si è inteso
  affidare all'atto costitutivo la determinazione circa la
  misura della partecipazione dei soci al risultato netto di
  gestione, una volta remunerati i fattori produttivi conferiti
  dai soci (articolo 7), con la conseguente partecipazione nelle
  perdite in misura proporzionale ai conferimenti effettuati
  (articolo 8).  Sul punto, peraltro, l'unica regola rigida
  individuata dalla proposta si riferisce alla tutela del lavoro
  prestato dai soci.  In particolare, tenendo conto della
  concreta articolazione degli interessi di cui possono essere
  portatori i vari soci, ma pur sempre dell'importanza
  qualificante che assume il lavoro, nonché della tutela
  privilegiata ad esso assicurata dalla Carta costituzionale, la
  remunerazione del fattore lavoro viene assicurata in via
  prioritaria anche se, realisticamente, in misura non inferiore
  al 70 per cento delle tariffe minime dei salari previsti nei
  contratti collettivi (articolo 7).
     Per quanto attiene allo scioglimento della società, il
  presente disegno di legge non si discosta fondamentalmente
  dalle regole presenti nel codice civile, alle quali si fa
  esplicito rinvio.  Circa il patrimonio residuo di liquidazione,
  se ne prevede la ripartizione tra i soci ovvero una diversa
  destinazione, purché questa risulti conforme alle previsioni
  statutarie.
     Più dettagliate, e con qualche novità rispetto alle regole
  codicistiche, sono le disposizioni dettate per regolare le
  vicende del singolo rapporto sociale.
     Il fondamentale diritto di recesso per ciascun socio si
  discosta dalla disciplina presente nel codice civile per
  quanto attiene alla modalità di attuazione.  Infatti, al fine
  di evitare contestazioni, l'articolo 9 richiede il preavviso
  di almeno tre mesi da attuarsi mediante raccomandata con
  ricevuta di ritorno.  Esso produce effetti dalla chiusura
  dell'esercizio in corso in modo da non incidere,
  immediatamente, sulla gestione economica della società.
     Infatti, in caso di scioglimento del rapporto sociale
  (dovuto al recesso ovvero alla morte del socio nonché
  all'esclusione, alla quale si applicano le norme codicistiche
  espressamente richiamate) si determina anzitutto la
  liquidazione in denaro della quota sulla base del rendiconto
  dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.  Per
  quanto attiene ai beni conferiti in godimento, si è ribadita
  esplicitamente la soluzione condivisa dalla dottrina e dalla
  giurisprudenza secondo la quale la restituzione va effettuata
  al termine del contratto di società, tenendo così distinti
  l'interesse del socio uscente a vedersi liquidato il valore
  anche di uso dei conferimenti effettuati e l'interesse sociale
  a poter continuare l'attività sulla base degli stessi sino al
  termine previsto nel contratto sociale (articolo 10).
     Nell'ipotesi di morte del socio assume un particolare
  rilievo la funzionalità della struttura societaria.  Infatti,
  salvo che gli eredi non abbiano interesse alla prosecuzione
  del rapporto, la proposta ne prevede la continuazione senza
  che vi debba essere un gradimento da parte della società,
  sempre che gli eredi subentranti abbiano i requisiti
  soggettivi necessari.
     Inoltre, solo per evitare incertezze ed equivoci, si è
  chiarito che, nell'ipotesi in cui il socio sia il
  rappresentante di una impresa familiare coltivatrice, al socio
 
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  defunto subentra il familiare designato a maggioranza dai
  partecipi (articolo 9).
     In sostanza, nella proposta la società agricola assume una
  duplice veste in quanto soggetto collettivo chiamato, da un
  lato, ad operare al servizio dei coltivatori diretti e delle
  loro imprese e, dall'altro, a costituire una nuova ed
  originale manifestazione di imprenditorialità in agricoltura,
  incentrata in prevalenza sul coinvolgimento diretto dei propri
  soci nelle attività di coltivazione e di svolgimento di quelle
  connesse.
     In particolare, la scelta di privilegiare la tutela dei
  coltivatori diretti individualmente considerati rispetto alla
  tutela della società agricola ha ispirato la disposizione di
  cui all'articolo 11.  Tale articolo disciplina il diritto di
  prelazione a proposito dei fondi conferiti in godimento alla
  società agricola, attribuendo alla società una posizione
  residuale rispetto alle regole tuttora vigenti in materia.
     In primo luogo, la norma chiarisce che il conferimento in
  godimento del fondo non costituisce ostacolo purché il
  socio-coltivatore, che ne sia proprietario, conservi, in
  presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, il
  diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14
  agosto 1971, n. 817, in caso di alienazione del fondo
  confinante con il proprio.
     La norma prende in considerazione anche il caso in cui sia
  il socio conferente il fondo in godimento ad alienare lo
  stesso.  Per questa ipotesi, si introduce un diritto di
  prelazione a favore della società.  Tuttavia, tale diritto non
  opera laddove il terzo acquirente sia un coltivatore diretto,
  il quale, previa richiesta, diventi a sua volta socio della
  società agricola.
     D'altro canto, il riconoscimento pieno
  dell'imprenditorialità delle società agricole, incentrate
  prevalentemente sui coltivatori diretti che ne costituiscono
  la base essenziale, è a fondamento dell'articolo 13.
     Tale norma considera "coltivatore diretto" la società
  agricola disciplinata dagli articoli sopra richiamati; di
  conseguenza, come specifica appunto il comma 2 di tale
  disposizione, le provvidenze creditizie e fideiussorie nonché
  le stesse priorità accordate ai coltivatori diretti nella
  formazione e nell'arrotondamento della proprietà coltivatrice
  si applicano anche alle società agricole.
 
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