| Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di una originale
disciplina in materia societaria, per il settore primario
dell'economia, nasce dalla constatazione secondo la quale i
modelli disciplinati nel codice civile, soprattutto quelli
relativi alle società di persone, non si adattano facilmente
alle particolari esigenze di cui sono portatori gli
imprenditori agricoli.
L'esame dello schema relativo alla società semplice, che
avrebbe dovuto rispondere alle specifiche caratteristiche
dell'imprenditoria medio-piccola, pone in evidenza, ad
esempio, due problemi disciplinari rispettivamente proiettati
all'esterno e all'interno del modello societario.
Il primo attiene al profilo "patrimoniale" della società;
il secondo riguarda il rispetto del principio della
solidarietà, della partecipazione e della tutela privilegiata
per il lavoro.
Del resto, l'esperienza di questi anni segnala in modo
puntuale che non vi sono alternative a soluzioni legislative
caratterizzate da pochi ma precisi princìpi-guida e, nel
contempo, da una doverosa flessibilità rispondente alle varie
articolazioni in cui può esprimersi l'autonomia privata.
La presente proposta di legge ha cercato, dunque, di
interpretare le esigenze ora menzionate, configurando un tipo
di contratto agrario plurilaterale a base associativa idoneo
ad avviare le imprese verso dimensioni rispondenti ai più
moderni metodi e tecniche di produzione, senza intaccare
l' affectio verso l'elemento personale della
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partecipazione di soggetti direttamente interessati allo
svolgimento della attività di conduzione aziendale o di
servizi. E per questa via ha inteso così ritoccare la
normativa dettata dal codice civile in materia di società
semplice (cui peraltro si fa rinvio, in quanto non
espressamente derogata, come recita l'articolo 15 della
proposta di legge), al fine di coniugare una rafforzata
solidarietà economica tra i soci - cui si lega la concreta
affidabilità finanziaria della struttura societaria - con una
più marcata solidarietà nelle scelte gestionali, confidando,
per il resto, sulle libere scelte degli imprenditori agricoli
interessati.
Infine, la rispondenza della società a tali caratteri,
unitamente al rilievo tutto particolare che assume la
partecipazione prevalente di coltivatori diretti, agevola la
soluzione in ordine all'accesso di queste strutture societarie
alle agevolazioni tradizionalmente riservate ai soli
coltivatori diretti persone fisiche.
* * *
In considerazione dei problemi che le imprese agricole
sono chiamate ad affrontare in questa fase dello sviluppo
economico europeo che conduce all'instaurazione del mercato
unico, la prima e fondamentale preoccupazione è stata quella
di delineare l'ambito operativo della "società agricola",
quale strumento da mettere a disposizione esclusivamente degli
imprenditori agricoli.
A questo fine si è tenuto conto del fatto che, tra le
esigenze crescenti nel settore agricolo, vi è soprattutto
quella di migliorare la competitività delle produzioni
aumentando la produttività delle imprese. Sicché carattere
qualificante dell'esercizio in forma societaria
dell'agricoltura non è più soltanto l'attuazione in comune
dell'attività di conduzione dei fondi rustici, onde sopperire
al frazionamento fondiario e alla frantumazione delle unità
produttive, ma anche la predisposizione e l'offerta di servizi
e lo svolgimento di attività connesse alle imprese
agricole.
L'articolo 1 sottolinea, in questa prospettiva,
innanzitutto la centralità che lo svolgimento di servizi
assume nella "società agricola", eliminando i dubbi residui
emersi a proposito della qualificazione in termini di attività
agricola per connessione ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile. Inoltre, esso chiarisce che l'applicazione di
questa nuova disciplina è riservata alle società agricole che
operano esclusivamente a favore dei soci.
A quest'ultimo riguardo, l'articolo 4 specifica, a sua
volta, che nella società agricola il dato qualificante è pur
sempre costituito dalla presenza, in qualità di soci, di
soggetti che effettivamente sono impegnati nella produzione
agricola e nella coltivazione della terra. Inoltre, in
considerazione della particolare solidarietà che ancora
accomuna nella realtà agricola le imprese a carattere
familiare, le quali costituiscono la spina dorsale
dell'agricoltura europea, si è inteso proseguire l'indirizzo
ormai consolidato nella nostra legislazione, introdotto
dall'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, senza
peraltro intralciare l'azione della società agricola. Perciò,
nelle società agricole di conduzione, la presenza di imprese
familiari sui fondi appartenenti ai soci determina il
coinvolgimento nella struttura societaria di tutti i
partecipi, mentre, nel caso in cui la società provveda
soltanto alla prestazione di servizi, le imprese familiari
partecipano all'amministrazione della società agricola
mediante un proprio rappresentante.
La struttura assume, di conseguenza, un carattere
"aperto", nel rispetto, però, del rilievo qualificante che
viene attribuito allo svolgimento dell'attività di diretta
coltivazione. Sicché, la variazione del numero e delle persone
dei soci non incide sull'atto costitutivo e la quota di
partecipazione alla società può circolare a favore di altri
soggetti aventi i medesimi requisiti.
D'altra parte, il primato riconosciuto alla componente
coltivatrice nell'ambito delle società agricole non può,
nell'attuale fase di crescenti interdipendenze settoriali,
spingersi sino al punto da escludere qualsiasi convergenza
operativa. Di qui, la disposizione (sempre nell'articolo 4)
secondo la quale è possibile che assumano la qualifica di soci
anche soggetti non coltivatori diretti, in quanto proprietari
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di fondi rustici o di beni strumentali in grado di fornire
servizi alle imprese agricole degli altri soci, sempre che il
numero di tali soggetti non superi il terzo del numero
complessivo dei soci coltivatori diretti.
Infine, poiché la società agricola costituisce uno
strumento finalizzato a potenziare la tutela degli
imprenditori agricoli coltivatori diretti, si è inteso
chiarire in modo esplicito le questioni relative al regime
previdenziale ed assistenziale. In particolare, nell'articolo
14, si è disposto che, in relazione alle attività poste in
essere dai soci e dai dipendenti delle società agricole,
queste ultime sono inquadrate nel settore dell'agricoltura.
Inoltre - e si tratta di un dato teso a rimuovere uno dei più
rilevanti ostacoli che nella prassi ha incontrato l'esercizio
in forma societaria dell'agricoltura - tale norma dispone
espressamente che i soci conservano a tutti gli effetti la
posizione assicurativa autonoma di cui eventualmente fruiscono
nel momento in cui aderiscono alla società.
Per quanto riguarda la forma del contratto, l'articolo 2
richiama sempre quella scritta. Tale scelta mira sia a
prevenire conflitti ed incertezze tra gli stessi contraenti,
sia ad agevolare, nell'interesse dei terzi, l'adozione di un
sistema di pubblicità della struttura in modo da distinguere
la "società agricola" dagli altri modelli societari.
L'esigenza, peraltro, di evitare appesantimenti
burocratici o confusioni con le imprese commerciali ha
suggerito la più agile soluzione di assicurare la
conoscibilità della società, della sua composizione e del
relativo atto costitutivo, mediante il semplice deposito del
contratto e dello statuto presso la camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato territorialmente
competente. Nello stesso tempo, onde evitare gli ulteriori
costi e adempimenti necessari per l'autenticità delle
sottoscrizioni, la relativa attestazione è stata affidata alla
responsabilità dei soci amministratori.
Circa la durata del contratto di società, la diversità dei
compiti e più in particolare dei servizi, che la società può
offrire ai soci imprenditori, ha indotto a lasciarne la
determinazione alla volontà delle parti (articolo 3).
Un termine minimo di durata è stato previsto per le sole
società agricole di conduzione. La durata di nove anni appare
un giusto mezzo tra l'esigenza di stabilità nell'attività
economica, senza la quale anche la società di conduzione non
può imporsi obiettivi ed impostare una azione economicamente
apprezzabile, e la necessità di evitare soluzioni che incidano
troppo rigidamente sull'autonomia dei privati.
A ben vedere, i dati più qualificanti della presente
proposta riguardano però la gestione interna della società e
la responsabilità nei confronti dei terzi.
Per il primo profilo, in particolare, l'articolo 5 ha
inteso lasciare all'autonomia privata la definizione puntuale
degli assetti organizzativi interni, che è legata e
condizionata dalla diversa dimensione della struttura,
fissando, nel contempo, alcuni princìpi o regole qualificanti.
Innanzitutto, l'esigenza di assicurare la piena partecipazione
dei soci, e soprattutto dei soci che conferiscono il proprio
lavoro, ha suggerito il richiamo del principio che assegna un
voto a ciascun socio indipendentemente dal valore della
quota.
Nello stesso tempo, però, con il medesimo articolo si è
voluto evitare, sulla scorta dell'esperienza, che il rigoroso
rispetto del principio di partecipazione conduca ad una totale
difficoltà operativa della società agricola. In questa
prospettiva, in alternativa alla individuazione statutaria di
un organo sociale cui affidare l'amministrazione della
società, si è prevista l'attribuzione della amministrazione
congiunta a due soli soci, ai quali spetta anche la
rappresentanza all'esterno della società.
Per quanto riguarda, poi, la responsabilità per le
obbligazioni sociali, la proposta ha, da un lato, tenuto conto
degli inconvenienti più evidenti emersi a proposito del
modello codicistico della società semplice e, dall'altro, ha
inteso richiamare l'attenzione sul fatto che lo sviluppo
dell'esercizio collettivo delle attività agricole richiede,
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nei rapporti interni, una rinnovata solidarietà tra i
partecipi e, soprattutto, nelle relazioni con i terzi, segni
indiscutibili circa la serietà dell'iniziativa ed il concreto
ed effettivo coinvolgimento economico degli interessati. Sono
questi ultimi segnali, in particolare, a costituire per le
imprese economiche che intendano affermarsi in misura
indipendente le migliori credenziali per attingere credito e
credibilità sul mercato. Così, per le obbligazioni sociali,
oltre alla responsabilità solidale dei soci ammistratori, si è
prevista anche quella di tutti gli altri soci, ma per una
somma pari ad un multiplo della rispettiva quota, in misura
non inferiore al triplo. In tal modo, da una parte la società
può ricevere dall'esterno maggiori risorse, dall'altra tutti i
soci sono coinvolti in prima persona in vista di una sana
gestione della società (articolo 6).
Alla luce della molteplicità sia delle attività al cui
svolgimento può essere chiamata la società agricola, sia delle
componenti soggettive della struttura societaria, si è inteso
affidare all'atto costitutivo la determinazione circa la
misura della partecipazione dei soci al risultato netto di
gestione, una volta remunerati i fattori produttivi conferiti
dai soci (articolo 7), con la conseguente partecipazione nelle
perdite in misura proporzionale ai conferimenti effettuati
(articolo 8). Sul punto, peraltro, l'unica regola rigida
individuata dalla proposta si riferisce alla tutela del lavoro
prestato dai soci. In particolare, tenendo conto della
concreta articolazione degli interessi di cui possono essere
portatori i vari soci, ma pur sempre dell'importanza
qualificante che assume il lavoro, nonché della tutela
privilegiata ad esso assicurata dalla Carta costituzionale, la
remunerazione del fattore lavoro viene assicurata in via
prioritaria anche se, realisticamente, in misura non inferiore
al 70 per cento delle tariffe minime dei salari previsti nei
contratti collettivi (articolo 7).
Per quanto attiene allo scioglimento della società, il
presente disegno di legge non si discosta fondamentalmente
dalle regole presenti nel codice civile, alle quali si fa
esplicito rinvio. Circa il patrimonio residuo di liquidazione,
se ne prevede la ripartizione tra i soci ovvero una diversa
destinazione, purché questa risulti conforme alle previsioni
statutarie.
Più dettagliate, e con qualche novità rispetto alle regole
codicistiche, sono le disposizioni dettate per regolare le
vicende del singolo rapporto sociale.
Il fondamentale diritto di recesso per ciascun socio si
discosta dalla disciplina presente nel codice civile per
quanto attiene alla modalità di attuazione. Infatti, al fine
di evitare contestazioni, l'articolo 9 richiede il preavviso
di almeno tre mesi da attuarsi mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Esso produce effetti dalla chiusura
dell'esercizio in corso in modo da non incidere,
immediatamente, sulla gestione economica della società.
Infatti, in caso di scioglimento del rapporto sociale
(dovuto al recesso ovvero alla morte del socio nonché
all'esclusione, alla quale si applicano le norme codicistiche
espressamente richiamate) si determina anzitutto la
liquidazione in denaro della quota sulla base del rendiconto
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Per
quanto attiene ai beni conferiti in godimento, si è ribadita
esplicitamente la soluzione condivisa dalla dottrina e dalla
giurisprudenza secondo la quale la restituzione va effettuata
al termine del contratto di società, tenendo così distinti
l'interesse del socio uscente a vedersi liquidato il valore
anche di uso dei conferimenti effettuati e l'interesse sociale
a poter continuare l'attività sulla base degli stessi sino al
termine previsto nel contratto sociale (articolo 10).
Nell'ipotesi di morte del socio assume un particolare
rilievo la funzionalità della struttura societaria. Infatti,
salvo che gli eredi non abbiano interesse alla prosecuzione
del rapporto, la proposta ne prevede la continuazione senza
che vi debba essere un gradimento da parte della società,
sempre che gli eredi subentranti abbiano i requisiti
soggettivi necessari.
Inoltre, solo per evitare incertezze ed equivoci, si è
chiarito che, nell'ipotesi in cui il socio sia il
rappresentante di una impresa familiare coltivatrice, al socio
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defunto subentra il familiare designato a maggioranza dai
partecipi (articolo 9).
In sostanza, nella proposta la società agricola assume una
duplice veste in quanto soggetto collettivo chiamato, da un
lato, ad operare al servizio dei coltivatori diretti e delle
loro imprese e, dall'altro, a costituire una nuova ed
originale manifestazione di imprenditorialità in agricoltura,
incentrata in prevalenza sul coinvolgimento diretto dei propri
soci nelle attività di coltivazione e di svolgimento di quelle
connesse.
In particolare, la scelta di privilegiare la tutela dei
coltivatori diretti individualmente considerati rispetto alla
tutela della società agricola ha ispirato la disposizione di
cui all'articolo 11. Tale articolo disciplina il diritto di
prelazione a proposito dei fondi conferiti in godimento alla
società agricola, attribuendo alla società una posizione
residuale rispetto alle regole tuttora vigenti in materia.
In primo luogo, la norma chiarisce che il conferimento in
godimento del fondo non costituisce ostacolo purché il
socio-coltivatore, che ne sia proprietario, conservi, in
presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, il
diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, in caso di alienazione del fondo
confinante con il proprio.
La norma prende in considerazione anche il caso in cui sia
il socio conferente il fondo in godimento ad alienare lo
stesso. Per questa ipotesi, si introduce un diritto di
prelazione a favore della società. Tuttavia, tale diritto non
opera laddove il terzo acquirente sia un coltivatore diretto,
il quale, previa richiesta, diventi a sua volta socio della
società agricola.
D'altro canto, il riconoscimento pieno
dell'imprenditorialità delle società agricole, incentrate
prevalentemente sui coltivatori diretti che ne costituiscono
la base essenziale, è a fondamento dell'articolo 13.
Tale norma considera "coltivatore diretto" la società
agricola disciplinata dagli articoli sopra richiamati; di
conseguenza, come specifica appunto il comma 2 di tale
disposizione, le provvidenze creditizie e fideiussorie nonché
le stesse priorità accordate ai coltivatori diretti nella
formazione e nell'arrotondamento della proprietà coltivatrice
si applicano anche alle società agricole.
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