| (Forma e pubblicità).
1. Il contratto costitutivo della società agricola deve
essere stipulato in forma scritta.
2. Previa dichiarazione dei soci amministratori
attestante, sotto la loro responsabilità, l'autenticità delle
sottoscrizioni, l'atto costitutivo ed il relativo statuto,
nonché le eventuali modifiche, sono resi conoscibili ai terzi
mediante il deposito presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente.
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