| (Soci).
1. Nella società agricola possono essere soci i
coltivatori diretti.
2. Nella società agricola con almeno tre soci è ammessa la
partecipazione di non coltivatori, siano essi imprenditori
agricoli o proprietari di fondi rustici o di beni strumentali
all'esercizio dell'impresa agricola, purché essa non superi un
terzo del numero complessivo dei soci.
3. Ove i fondi conferiti in godimento alla società
agricola siano gestiti da imprese familiari coltivatrici, la
qualità di socio spetta a tutti i rispettivi partecipi.
4. Nel caso in cui l'azienda agricola aderente ad una
società agricola di servizi sia gestita da una impresa
familiare coltivatrice, la qualifica di socio spetta solo al
rappresentante dell'impresa all'uopo designato a maggioranza
dai partecipi.
5. La variazione del numero e delle persone dei soci non
importa modificazione dell'atto costitutivo.
6. All'ammissione di nuovi soci provvede con delibera
l'organo sociale competente.
7. La quota di partecipazione alla società può essere
ceduta a favore dei soggetti aventi le indicate qualifiche,
previa autorizzazione dell'organo sociale competente, che
delibera a maggioranza assoluta.
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