| (Responsabilità per le obbligazioni
sociali).
1. I creditori della società agricola possono far valere i
loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni
sociali rispondono, inoltre, personalmente e solidalmente, i
soci che hanno agito in nome e per conto della società; tutti
gli altri rispondono per una somma pari ad un multiplo della
propria quota fissato nell'atto costitutivo e, comunque, non
inferiore al triplo.
| |