| 1. La vendita e la detenzione di cani della razza
pit-bull sono vietate. Coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano proprietari di cani
appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi,
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alla loro sterilizzazione.
2. Tutti i cani appartenenti alla razza pit-bull
sono sequestrati dall'autorità giudiziaria e da questa dati
in affido a:
a) associazioni di tutela degli animali,
legalmente riconosciute, che ottengano certificazione di
gradimento da parte dei servizi veterinari regionali;
b) canili pubblici o convenzionati;
c) canili sanitari.
3. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma
1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo
comma, del codice penale.
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