| (Scioglimento del rapporto sociale
limitatamente ad un socio per morte,
recesso ed esclusione).
1. In caso di morte di uno dei soci, la società continua
con gli eredi del socio che siano in possesso delle qualifiche
di cui all'articolo 4, salvo che questi non abbiano interesse
alla prosecuzione del rapporto.
2. In presenza di una impresa familiare coltivatrice, al
socio defunto subentra il familiare designato a maggioranza,
quale nuovo rappresentante, dai partecipi.
3. Il recesso del socio va comunicato alla società con
preavviso di almeno tre mesi, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
4. Per l'esclusione del socio e per il relativo
procedimento si applicano gli articoli 2286, 2287 e 2288 del
codice civile.
| |