| (Diritto di prelazione).
1. In caso di trasferimento di fondi conferiti in
godimento alla società agricola, spetta ad essa il diritto di
prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e successive modificazioni, salvo che il trasferimento
non sia disposto a favore di coltivatore diretto che, avendone
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fatta richiesta, sia stato ammesso in qualità di socio.
2. Il socio coltivatore diretto che abbia conferito il
proprio fondo in godimento alla società agricola conserva, in
presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, il
diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817.
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