| (Provvidenze creditizie,
economiche e tributarie).
1. Alla società agricola di cui alla presente legge spetta
la qualifica di coltivatore diretto.
2. Le provvidenze tributarie, creditizie e fideiussorie
previste dalle leggi vigenti per i coltivatori diretti, ivi
comprese le priorità ad essi accordate nonché le agevolazioni
per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
coltivatrice, sono estese alla società agricola di cui alla
presente legge.
| |