| Onorevoli Colleghi! - In materia di usi civici occorre
constatare che l'attuale sistema, così come si è concretamente
attuato, non ha garantito il patrimonio demaniale, né nella
individuazione, né nella conservazione: non ha concluso, in 69
anni, la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su
proprietà private, che era la prima finalità dei regi
decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484,
e 16 maggio 1926, n. 895, congiuntamente convertiti, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766; non ha
evitato cementificazioni, come dimostrano le ampie aree di
costruzioni abusive, né impedito occupazioni abusive, né
recuperato, se non in minima parte, terre civiche abusivamente
occupate.
Di contro ha creato contenziosi defatiganti ed
interminabili, con situazioni gravi di incertezza di
diritto.
Il problema fu posto più volte e da diverse parti
politiche nelle passate legislature; nella X ed XI legislatura
la Commissione agricoltura della Camera aveva elaborato un
testo unificato dei disegni di legge al suo esame (atti Camera
n. 982, 1492, 2112, 2266, 2288, 2586) di cui approvò gli
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articoli in sede referente, ma che non potè approvare in sede
legislativa per la fine della legislatura.
Il testo che si presenta riproduce sostanzialmente il
predetto testo unificato.
La proposta, che vuole essere una legge quadro, persegue
le seguenti finalità:
a) adeguare la normativa sugli usi civici alle
competenze regionali, secondo il dettato dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, che, come è noto, ha trasferito alle regioni tutte le
funzioni amministrative e le competenze attribuite al
Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato e al
Commissario per la liquidazione degli usi civici, avendo
altresì presenti le decisioni della Corte costituzionale;
b) liquidare i diritti di uso civico gravanti su
terreni di proprietà privata, per concludere un processo
iniziato con i decreti-legge poi convertiti dalla legge n.
1766 del 1927, che aveva specificatamente questo scopo: il
che, dopo 69 anni, non dovrebbe creare scandalo, anche perchè
viene generalmente ritenuto necessario;
c) legittimare le occupazioni abusive divenute
ormai, di fatto irreversibili.
Il tutto attraverso procedure che, oltre a garantire i
vari interessi, siano certe nei modi e nei tempi ed evitino,
per quanto possibile, gli interminabili contenziosi
caratteristici del sistema vigente.
Capo I. - Princìpi generali e competenze
regionali.
L'articolo 1, richiamata la natura di normativa di
principio e di legge quadro, definisce i beni civici come beni
dell'originario demanio civico e beni provenienti
dall'attuazione della normativa di cui alla legge 16 giugno
1927, n. 1766.
Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
E' riaffermato il regime di inalienabilità e
imprescrittibilità.
Le regioni, afferma l'articolo 2, svolgono i compiti già
assegnati dall'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977 ed in particolare dettano norme
sulle associazioni agrarie ed hanno vigilanza sulle stesse,
dettano norme per la migliore gestione del patrimonio ed
attuano la vigilanza e la tutela dei beni civici.
Spetta agli enti gestori l'amministrazione patrimoniale,
economica ed ambientale dei propri patrimoni nel rispetto
delle leggi e dei diritti degli utenti.
L'articolo 3 istituisce il registro dei demani a base
catastale presso la conservatoria dei registri immobiliari. I
beni sono classificati in tre classi che garantiscono "i
terreni utilizzati ed utilizzabili come bosco e pascolo", e
sono consentiti mutamenti di destinazione solo per aree
limitate e per la realizzazione di opere pubbliche con
esclusione comunque dei beni sottoposti a vincolo
ambientale.
L'articolo 4 stabilisce che le pianificazioni economiche,
territoriali e urbanistiche non possono conferire ai beni
civici una destinazione diversa da quella prevista dalla
legge.
Capo II. - Liquidazione degli usi civici su proprietà
privata.
L'articolo 5 tratta dello scioglimento delle promiscuità,
secondo una norma già presente nella normativa vigente.
La liquidazione degli usi civici su proprietà privata è
invece prevista nell'articolo 6.
In esso è prevista la estinzione ex lege dei diritti
e la loro trasformazione nel diritto ad un compenso spettante
per i diritti accertati in via giudiziaria o amministrativa e
per gli usi ancora in esercizio.
Il compenso è fissato sulla base del reddito dominicale
per la coltura pascolo, moltiplicato per 15.
Sono poi previste riduzioni per coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli a titolo principale, nonchè le procedure
ed i ricorsi.
La ratio che sottende a questa norma è quella della
normativa del 1927, e cioè che è impossibile far coesistere
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l'impresa agricola e le tecniche produttive con l'esercizio di
usi civici. Un convincimento assai generalizzato che, se era
valido nel 1927, lo è ancora più oggi in un contesto fondiario
per lo più quasi ovunque mutato per la formazione di numerose
proprietà coltivatrici.
Capo III. - Legittimazione.
Gli articoli di questo capo consentono la legittimazione
di occupazioni abusive di terre di uso civico. E' questo un
istituto non nuovo perché già previsto dall'articolo 9 della
legge n. 1766 del 1927, e normalmente applicato dai Commissari
agli usi civici.
Le situazioni delle occupazioni abusive sono le più
diverse.
Per gran parte esse sono però dovute ad alienazioni,
effettuate in contrasto con il divieto dell'ultimo comma
dell'articolo 21 del testo citato, di terreni di uso agricolo
legittimamente assegnati in base agli articoli da 13 a 20 dal
testo medesimo, a volte con atti pubblici ed intestazioni
catastali.
Vi sono poi terre di suo civico inserite in strumenti
urbanistici, approvati dagli organi competenti e terreni sui
quali sono stati costruiti edifici, abitazioni, interi nuclei
abitativi, talvolta anche con la concessione edilizia.
Tutte queste situazioni sono avvenute e permangono per il
comportamento omissivo di chi avrebbe dovuto vigilare e non lo
ha fatto, consentendo il nascere ed il proliferare di stati di
illegittimità, il che conferma che il sistema vigente non ha
garantito il patrimonio demaniale.
Nelle condizioni attuali due sono le soluzioni: sanare
oppure compiere un'azione generalizzata di estromissione e di
reintegro.
La proposta che si presenta - in considerazione del fatto
che queste occupazioni illegittime, durando ormai nel tempo,
si sono consolidate e sono divenute irreversibili - mira alla
prima soluzione, peraltro con una serie di garanzie (articolo
8).
La prima è che l'occupazione debba durare almeno da dieci
anni.
Inoltre, con l'abrogazione dell'articolo 9 del testo del
1927 e la fissazione di un termine di sei mesi per richiedere
la legittimazione, si pone la parola fine ad un istituto,
quello della legittimazione, che con la normativa citata era
permanente, disincentivando così le occupazioni abusive, rese
peraltro più difficili dalla istituzione presso la
conservatoria dei registri dei demani (articolo 3).
Le procedure (articolo 9) tendono a garantire i vari
interessi ed a dare certezza nei modi e nei tempi al fine di
evitare, per quanto possibile, gli interminabili contenziosi,
caratteristici del sistema vigente.
La fissazione del canone e del corrispettivo di
legittimazione (articolo 10) è demandata alla regione e
soltanto in mancanza di una decisione della stessa vengono
indicati i valori, riferiti al reddito dominicale.
L'articolo 11 convalida gli atti di divisione ed
alienazione viziati per mancata affrancazione e consente
quest'ultima attraverso la corresponsione di un capitale di
affranco pari a quindici volte il canone enfiteutico.
Infine l'articolo 12 obbliga gli enti titolari ad
investire, di norma, i capitali provenienti dall'affrancazione
nell'acquisto di aree per l'ampliamento del patrimonio
civico.
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