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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8060
DDL0436-0002
Progetto di legge Camera n. 436 - testo presentato - (DDL13-436)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C436. TESTIPDL
...C436.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC436 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - In materia di usi civici occorre
  constatare che l'attuale sistema, così come si è concretamente
  attuato, non ha garantito il patrimonio demaniale, né nella
  individuazione, né nella conservazione: non ha concluso, in 69
  anni, la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su
  proprietà private, che era la prima finalità dei regi
  decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484,
  e 16 maggio 1926, n.  895, congiuntamente convertiti, con
  modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766; non ha
  evitato cementificazioni, come dimostrano le ampie aree di
  costruzioni abusive, né impedito occupazioni abusive, né
  recuperato, se non in minima parte, terre civiche abusivamente
  occupate.
     Di contro ha creato contenziosi defatiganti ed
  interminabili, con situazioni gravi di incertezza di
  diritto.
     Il problema fu posto più volte e da diverse parti
  politiche nelle passate legislature; nella X ed XI legislatura
  la Commissione agricoltura della Camera aveva elaborato un
  testo unificato dei disegni di legge al suo esame (atti Camera
  n. 982, 1492, 2112, 2266, 2288, 2586) di cui approvò gli
 
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  articoli in sede referente, ma che non potè approvare in sede
  legislativa per la fine della legislatura.
     Il testo che si presenta riproduce sostanzialmente il
  predetto testo unificato.
     La proposta, che vuole essere una legge quadro, persegue
  le seguenti finalità:
         a)  adeguare la normativa sugli usi civici alle
  competenze regionali, secondo il dettato dell'articolo 66 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, che, come è noto, ha trasferito alle regioni tutte le
  funzioni amministrative e le competenze attribuite al
  Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato e al
  Commissario per la liquidazione degli usi civici, avendo
  altresì presenti le decisioni della Corte costituzionale;
         b)  liquidare i diritti di uso civico gravanti su
  terreni di proprietà privata, per concludere un processo
  iniziato con i decreti-legge poi convertiti dalla legge n.
  1766 del 1927, che aveva specificatamente questo scopo: il
  che, dopo 69 anni, non dovrebbe creare scandalo, anche perchè
  viene generalmente ritenuto necessario;
         c)  legittimare le occupazioni abusive divenute
  ormai, di fatto irreversibili.
     Il tutto attraverso procedure che, oltre a garantire i
  vari interessi, siano certe nei modi e nei tempi ed evitino,
  per quanto possibile, gli interminabili contenziosi
  caratteristici del sistema vigente.
  Capo I. -  Princìpi generali e competenze
  regionali.
     L'articolo 1, richiamata la natura di normativa di
  principio e di legge quadro, definisce i beni civici come beni
  dell'originario demanio civico e beni provenienti
  dall'attuazione della normativa di cui alla legge 16 giugno
  1927, n. 1766.
     Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto
  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
     E' riaffermato il regime di inalienabilità e
  imprescrittibilità.
     Le regioni, afferma l'articolo 2, svolgono i compiti già
  assegnati dall'articolo 66 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977 ed in particolare dettano norme
  sulle associazioni agrarie ed hanno vigilanza sulle stesse,
  dettano norme per la migliore gestione del patrimonio ed
  attuano la vigilanza e la tutela dei beni civici.
     Spetta agli enti gestori l'amministrazione patrimoniale,
  economica ed ambientale dei propri patrimoni nel rispetto
  delle leggi e dei diritti degli utenti.
     L'articolo 3 istituisce il registro dei demani a base
  catastale presso la conservatoria dei registri immobiliari.  I
  beni sono classificati in tre classi che garantiscono "i
  terreni utilizzati ed utilizzabili come bosco e pascolo", e
  sono consentiti mutamenti di destinazione solo per aree
  limitate e per la realizzazione di opere pubbliche con
  esclusione comunque dei beni sottoposti a vincolo
  ambientale.
     L'articolo 4 stabilisce che le pianificazioni economiche,
  territoriali e urbanistiche non possono conferire ai beni
  civici una destinazione diversa da quella prevista dalla
  legge.
  Capo II. -  Liquidazione degli usi civici su proprietà
  privata.
     L'articolo 5 tratta dello scioglimento delle promiscuità,
  secondo una norma già presente nella normativa vigente.
     La liquidazione degli usi civici su proprietà privata è
  invece prevista nell'articolo 6.
     In esso è prevista la estinzione  ex lege  dei diritti
  e la loro trasformazione nel diritto ad un compenso spettante
  per i diritti accertati in via giudiziaria o amministrativa e
  per gli usi ancora in esercizio.
     Il compenso è fissato sulla base del reddito dominicale
  per la coltura pascolo, moltiplicato per 15.
     Sono poi previste riduzioni per coltivatori diretti ed
  imprenditori agricoli a titolo principale, nonchè le procedure
  ed i ricorsi.
     La  ratio  che sottende a questa norma è quella della
  normativa del 1927, e cioè che è impossibile far coesistere
 
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  l'impresa agricola e le tecniche produttive con l'esercizio di
  usi civici.  Un convincimento assai generalizzato che, se era
  valido nel 1927, lo è ancora più oggi in un contesto fondiario
  per lo più quasi ovunque mutato per la formazione di numerose
  proprietà coltivatrici.
  Capo III. -  Legittimazione.
     Gli articoli di questo capo consentono la legittimazione
  di occupazioni abusive di terre di uso civico.  E' questo un
  istituto non nuovo perché già previsto dall'articolo 9 della
  legge n. 1766 del 1927, e normalmente applicato dai Commissari
  agli usi civici.
     Le situazioni delle occupazioni abusive sono le più
  diverse.
     Per gran parte esse sono però dovute ad alienazioni,
  effettuate in contrasto con il divieto dell'ultimo comma
  dell'articolo 21 del testo citato, di terreni di uso agricolo
  legittimamente assegnati in base agli articoli da 13 a 20 dal
  testo medesimo, a volte con atti pubblici ed intestazioni
  catastali.
     Vi sono poi terre di suo civico inserite in strumenti
  urbanistici, approvati dagli organi competenti e terreni sui
  quali sono stati costruiti edifici, abitazioni, interi nuclei
  abitativi, talvolta anche con la concessione edilizia.
     Tutte queste situazioni sono avvenute e permangono per il
  comportamento omissivo di chi avrebbe dovuto vigilare e non lo
  ha fatto, consentendo il nascere ed il proliferare di stati di
  illegittimità, il che conferma che il sistema vigente non ha
  garantito il patrimonio demaniale.
     Nelle condizioni attuali due sono le soluzioni: sanare
  oppure compiere un'azione generalizzata di estromissione e di
  reintegro.
     La proposta che si presenta - in considerazione del fatto
  che queste occupazioni illegittime, durando ormai nel tempo,
  si sono consolidate e sono divenute irreversibili - mira alla
  prima soluzione, peraltro con una serie di garanzie (articolo
  8).
     La prima è che l'occupazione debba durare almeno da dieci
  anni.
     Inoltre, con l'abrogazione dell'articolo 9 del testo del
  1927 e la fissazione di un termine di sei mesi per richiedere
  la legittimazione, si pone la parola fine ad un istituto,
  quello della legittimazione, che con la normativa citata era
  permanente, disincentivando così le occupazioni abusive, rese
  peraltro più difficili dalla istituzione presso la
  conservatoria dei registri dei demani (articolo 3).
     Le procedure (articolo 9) tendono a garantire i vari
  interessi ed a dare certezza nei modi e nei tempi al fine di
  evitare, per quanto possibile, gli interminabili contenziosi,
  caratteristici del sistema vigente.
     La fissazione del canone e del corrispettivo di
  legittimazione (articolo 10) è demandata alla regione e
  soltanto in mancanza di una decisione della stessa vengono
  indicati i valori, riferiti al reddito dominicale.
     L'articolo 11 convalida gli atti di divisione ed
  alienazione viziati per mancata affrancazione e consente
  quest'ultima attraverso la corresponsione di un capitale di
  affranco pari a quindici volte il canone enfiteutico.
     Infine l'articolo 12 obbliga gli enti titolari ad
  investire, di norma, i capitali provenienti dall'affrancazione
  nell'acquisto di aree per l'ampliamento del patrimonio
  civico.
 
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