| (Princìpi generali).
1. Le norme del presente capo costituiscono i princìpi
fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione
dei beni civici, definiti al comma 3, ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Ai fini della presente legge sono beni civici i beni
dell'originario demanio civico, comunque denominati,
appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti,
ed i beni provenienti dall'attuazione dei regi decreti-legge
22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio
1926, n. 895, congiuntamente convertiti, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26
febbraio 1928, n. 332.
4. I beni di cui al comma 3 sono soggetti a regime di
inalienabilità ed imprescrittibilità dei relativi diritti e
sono vincolati alle destinazioni stabilite in base a piani
deliberati dagli enti gestori ed approvati dalla regione.
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