| (Competenze regionali).
1. In attuazione delle funzioni ad esse trasferite con
l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e nel rispetto delle disposizioni della
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presente legge, le regioni disciplinano, con proprie leggi, le
funzioni amministrative ad esse trasferite privilegiando le
finalità di tutela e conservazione del territorio e di
salvaguardia dell'ambiente e delle risorse
agro-silvo-pastorali.
2. In particolare compete alle regioni:
a) dettare norme relative alle associazioni
agrarie degli utenti di usi civici al fine di garantirne la
funzionalità, la gestione democratica e la partecipazione. A
tale scopo le leggi regionali prevedono i casi e le procedure
per la formazione di nuove associazioni, per l'accorpamento e
per la estinzione di quelle esistenti;
b) dettare norme per la migliore gestione del
patrimonio da parte degli enti titolari allo scopo di
realizzare le finalità indicate al comma 1 ed assicurare una
gestione dei beni civici compatibile con le finalità di tutela
del territorio e dell'ambiente;
c) attuare la vigilanza e la tutela dei beni civici
e della loro gestione nonchè la vigilanza sulle associazioni
agrarie e sugli enti titolari;
d) disciplinare i casi e le forme di delega alle
amministrazioni provinciali ed ai comuni.
3. Appartiene alla competenza degli enti di gestione
l'amministrazione patrimoniale, economica ed ambientale dei
propri patrimoni, nel rispetto degli obblighi di legge, dei
diritti dei singoli associati e delle direttive
programmatiche.
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