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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8064
DDL0436-0006
Progetto di legge Camera n. 436 - testo presentato - (DDL13-436)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C436. TESTIPDL
...C436.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC436 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Inventario, classificazione e utilizzazione
                     delle terre civiche).
     1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
  mesi dalla data di enrata in vigore della presente legge, è
  emanato un regolamento per:
         a)  istituire presso la conservatoria dei registri
  immobiliari un registro dei demani a base catastale, destinato
 
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  a far piena prova verso tutti dei diritti e dei demani ivi
  scritti sulla base di legittimi accertamenti;
         b)  disciplinare le iscrizioni, le cancellazioni e
  annotazioni sul registro dei demani di ogni atto o
  provvedimento, giudiziario o amministrativo, destinato ad
  accertare o modificare la consistenza dei demani o la natura
  dei diritti.
     2.  Su proposta degli enti titolari, i beni di cui al comma
  1 sono distinti in tre categorie:
         a)  categoria A: terreni utilizzati o utilizzabili
  come bosco e pascolo;
         b)  categoria B: terreni utilizzati o utilizzabili
  per colture agrarie e attività connesse;
         c)  categoria C: terreni suscettibili di altre
  utilizzazioni che interessino la collettività proprietaria.
     3.  Le regioni possono autorizzare l'ente titolare a mutare
  le destinazioni originarie solo per aree limitate, e per la
  realizzazione di opere pubbliche.  Per le opere da realizzare
  sui terreni per i quali è stata mutata la destinazione deve
  essere esperita la valutazione di impatto ambientale, al fine
  di garantire che esse non arrechino danni al demanio
  residuo.
     4.  Per i terreni classificati in categorie A e C, le
  regioni possono, per la realizzazione di opere di cui al comma
  3, autorizzare l'ente titolare ad alienare i beni civici, in
  deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, solo per
  fini che non sia possibile realizzare mediante la procedura di
  mutamento di destinazione.
     5.  Il cambiamento di destinazione non è consentito per i
  beni civici ubicati in zone vincolate ai sensi della legge 29
  giugno 1939, n. 1497, della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
  del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agsoto 1985, n. 431, con
  esclusione di quanto previsto dalla lettera  h),  quinto
  comma, dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
 
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  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
  dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 312 del 1985.
     6.  Per i terreni classificati in categoria B rimangono
  possibili le utilizzazioni previste dall'articolo 13 del testo
  recato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.  L'autorizzazione a
  dette utilizzazioni è concessa all'ente titolare dalla
  regione.
     7.  E' abrogato l'articolo 11 del testo recato dalla legge
  16 giugno 1927, n. 1766
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-436 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0436 TOTPAG=0012 TOTDOC=0017 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=029 PAGFIN=0007 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=043600 00 FASCIDC=13DDL0436 SORTNAV=0043600 000 00000 ZZDDLC436 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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