| (Inventario, classificazione e utilizzazione
delle terre civiche).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di enrata in vigore della presente legge, è
emanato un regolamento per:
a) istituire presso la conservatoria dei registri
immobiliari un registro dei demani a base catastale, destinato
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a far piena prova verso tutti dei diritti e dei demani ivi
scritti sulla base di legittimi accertamenti;
b) disciplinare le iscrizioni, le cancellazioni e
annotazioni sul registro dei demani di ogni atto o
provvedimento, giudiziario o amministrativo, destinato ad
accertare o modificare la consistenza dei demani o la natura
dei diritti.
2. Su proposta degli enti titolari, i beni di cui al comma
1 sono distinti in tre categorie:
a) categoria A: terreni utilizzati o utilizzabili
come bosco e pascolo;
b) categoria B: terreni utilizzati o utilizzabili
per colture agrarie e attività connesse;
c) categoria C: terreni suscettibili di altre
utilizzazioni che interessino la collettività proprietaria.
3. Le regioni possono autorizzare l'ente titolare a mutare
le destinazioni originarie solo per aree limitate, e per la
realizzazione di opere pubbliche. Per le opere da realizzare
sui terreni per i quali è stata mutata la destinazione deve
essere esperita la valutazione di impatto ambientale, al fine
di garantire che esse non arrechino danni al demanio
residuo.
4. Per i terreni classificati in categorie A e C, le
regioni possono, per la realizzazione di opere di cui al comma
3, autorizzare l'ente titolare ad alienare i beni civici, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, solo per
fini che non sia possibile realizzare mediante la procedura di
mutamento di destinazione.
5. Il cambiamento di destinazione non è consentito per i
beni civici ubicati in zone vincolate ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agsoto 1985, n. 431, con
esclusione di quanto previsto dalla lettera h), quinto
comma, dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
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Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 312 del 1985.
6. Per i terreni classificati in categoria B rimangono
possibili le utilizzazioni previste dall'articolo 13 del testo
recato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766. L'autorizzazione a
dette utilizzazioni è concessa all'ente titolare dalla
regione.
7. E' abrogato l'articolo 11 del testo recato dalla legge
16 giugno 1927, n. 1766
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