| (Pianificazione territoriale).
1. I piani economici, territoriali ed urbanistici di
livello regionale, provinciale, comprensoriale, comunale e
tutti gli altri piani dotati degli stessi effetti non possono
conferire ai beni civici una destinazione diversa da quelle
previste dalla presente legge.
2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da
planimetrie in cui si evidenziano i beni civici.
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