| (Scioglimento delle promiscuità).
1. Il quarto comma dell'articolo 8 del testo recato dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766, è abrogato.
2. Quando la comunione ha luogo tra comuni, la titolarità
completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune
nel cui territorio essi sono localizzati.
3. Quando la comunione ha luogo tra comune e frazione di
diverso comune, la titolarità dei diritti e dei beni civici
spetta all'ente nel cui territorio essi sono localizzati.
4. Quando la comunione ha luogo tra comune e frazione
dello stesso comune, la titolarità dei diritti o dei beni
civici spetta al comune.
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5. Quando la comunione ha luogo tra frazioni di diversi
comuni, la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta
alla frazione appartenente al comune nel cui territorio essi
sono localizzati.
6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni
civici sono nelle stesso comune, la promiscuità si scioglie
con l'attribuzione dei diritti dei beni civici in piena
proprietà alla frazione che ne ha la maggiore quota. Nel caso
in cui la frazione che ne ha la maggiore quota rinunci, la
frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni
civici.
7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarietà
dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al
comune o alla frazione che li cede una somma di denaro
corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai
criteri dettati dall'articolo 8 del testo recato dalla legge
16 giugno 1927, n. 1766.
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