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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8068
DDL0436-0010
Progetto di legge Camera n. 436 - testo presentato - (DDL13-436)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C436. TESTIPDL
...C436.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC436 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Liquidazione degli usi civici
                    su proprietà privata).
     1.  I diritti di uso civico gravanti su terreni di
  proprietà privata si estinguono alla data in entrata in vigore
  della presente legge.  In loro sostituzione il soggetto
  titolare ha diritto alla corresponsione del compenso di
  liquidazione di cui alla presente legge.
     2.  Il compenso di liquidazione è dovuto per gli usi civici
  accertati prima dell'entrata in vigore della presente legge
  con sentenza passata in giudicato, per gli usi civici
  attestati in via amministrativa da una perizia non opposta e
  per gli usi civici ancora in esercizio per i quali il titolare
  presenti denuncia alla regione ed ai proprietari entro sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     3.  Il compenso di liquidazione non è dovuto se gli usi
  civici non abbiano costituito oggetto di accertamento con
  sentenza passata in giudicato o di denuncia ai sensi del comma
  2, anche se successivamente sia stata acquisita la prova della
  loro esistenza.
 
                               Pag. 9
 
     4.  Il compenso di liquidazione dovuto ai sensi dei commi
  1, 2 e 3 è pari al reddito dominicale per la coltura "pascolo"
  moltiplicato per 15.
     5.  Il compenso di liquidazione, ove sia dovuto, è ridotto
  alla metà per diritti di uso civico cessati almeno venti anni
  prima dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     6.  Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori
  agricoli a titolo principale il compenso di liquidazione di
  cui ai commi 4 e 5 è ridotto alla metà.
     7.  Il proprietario del fondo gravato, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, liquida il
  compenso di liquidazione direttamente all'ente titolare.
     8.  L'ente titolare, entro sei mesi dal ricevimento del
  compenso di liquidazione di cui al comma 7, ove ne ritenga
  errato il computo, può respingerlo.  Contro la decisione
  dell'ente titolare è ammesso ricorso al pretore competente per
  territorio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-436 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0436 TOTPAG=0012 TOTDOC=0017 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=019 PAGFIN=0009 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=043600 00 FASCIDC=13DDL0436 SORTNAV=0043600 000 00000 ZZDDLC436 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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