| (Liquidazione degli usi civici
su proprietà privata).
1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di
proprietà privata si estinguono alla data in entrata in vigore
della presente legge. In loro sostituzione il soggetto
titolare ha diritto alla corresponsione del compenso di
liquidazione di cui alla presente legge.
2. Il compenso di liquidazione è dovuto per gli usi civici
accertati prima dell'entrata in vigore della presente legge
con sentenza passata in giudicato, per gli usi civici
attestati in via amministrativa da una perizia non opposta e
per gli usi civici ancora in esercizio per i quali il titolare
presenti denuncia alla regione ed ai proprietari entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il compenso di liquidazione non è dovuto se gli usi
civici non abbiano costituito oggetto di accertamento con
sentenza passata in giudicato o di denuncia ai sensi del comma
2, anche se successivamente sia stata acquisita la prova della
loro esistenza.
Pag. 9
4. Il compenso di liquidazione dovuto ai sensi dei commi
1, 2 e 3 è pari al reddito dominicale per la coltura "pascolo"
moltiplicato per 15.
5. Il compenso di liquidazione, ove sia dovuto, è ridotto
alla metà per diritti di uso civico cessati almeno venti anni
prima dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori
agricoli a titolo principale il compenso di liquidazione di
cui ai commi 4 e 5 è ridotto alla metà.
7. Il proprietario del fondo gravato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, liquida il
compenso di liquidazione direttamente all'ente titolare.
8. L'ente titolare, entro sei mesi dal ricevimento del
compenso di liquidazione di cui al comma 7, ove ne ritenga
errato il computo, può respingerlo. Contro la decisione
dell'ente titolare è ammesso ricorso al pretore competente per
territorio.
| |