| 1. Chi organizza, partecipa o assiste a gare, lotte o
competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o
privati, è punito con il pagamento di una ammenda da lire 20
milioni a lire 100 milioni. La pena è raddoppiata per gli
organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o
sussista continuità e ripetizione del reato o sia dimostrata
l'appartenenza degli organizzatori alla malavita organizzata.
Qualora gli organizzatori o i partecipanti a tali spettacoli
siano titolari di licenze concernenti la conduzione, il
commercio o il trasporto di animali, queste sono sospese per
un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di
due anni.
2. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e la
licenza di cui al comma 1 è ritirata definitivamente.
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