| (Legittimazione di occupazione abusive).
1. Le occupazioni in atto di terre di uso civico
appartenenti ai comuni, alle frazioni e alle associazioni
agrarie comunque denominate, comprese quelle acquisite per
effetto della liquidazione di cui all'articolo 1 del testo
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recato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se
verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo
21, ultimo comma, del testo predetto, sono legittimate su
istanza degli occupanti.
2. La legittimazione di cui al comma 1 è consentita per le
occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che alla
data di entrata in vigore della presente legge siano in atto
da oltre dieci anni.
3. Per il calcolo del decennio di cui al comma 2 si somma
la durata della occupazione del richiedente a quella dei suoi
danti causa.
4. Sono escluse dalla legittimazione i beni civici
interessati da attività escavative o dalla presenza di
particolari risorse minerarie, e quelli che risultino
interclusi o interrompano la continuità del comprensorio di
demanio collettivo.
5. Ai fabbricati edificati su terreni di uso civico,
costruiti entro il 1^ ottobre 1983, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le
relative domande di sanatoria devono essere presentate entro
sei mesi dalla legittimazione di cui all'articolo 4.
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