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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8072
DDL0436-0014
Progetto di legge Camera n. 436 - testo presentato - (DDL13-436)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C436. TESTIPDL
...C436.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC436 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Procedure di legittimazione).
     1.  L'occupante che intenda procedere alla legittimazione
  deve presentare la domanda al comune o all'ente agrario che
  rappresenta la collettività proprietaria entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  con l'indicazione dei titoli comprovanti il diritto di
  legittimazione.
     2.  L'ente titolare decide sulla domanda di legittimazione
  e determina il canone in base all'articolo 10.
     3.  La deliberazione di cui al comma 2 è notificata al
  richiedente, affissa nell'albo pretorio del comune per
  sessanta giorni ed inserita nel foglio degli annunzi legali
  della provincia.
     4.  Decorsi centoventi giorni dalla scadenza del termine di
  cui al comma 1 senza che sia stato notificato al richiedente
  il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta.  Il
 
                              Pag. 11
 
  richiedente provvede a far affiggere nell'albo pretorio del
  comune per sessanta giorni e ad inserire nel foglio degli
  annunzi legali della provincia una dichiarazione sull'avvenuta
  legittimazione per silenzio-assenso formatosi ai sensi del
  presente comma.
     5.  Il richiedente può impugnare il diniego avanti al
  pretore competente per territorio entro sessanta giorni dalla
  notifica.
     6.  Qualunque interessato può impugnare la delibera di
  legittimazione od il silenzio-assenso avanti al pretore
  competente per territorio, entro sessanta giorni dall'ultimo
  di pubblicazione nell'albo pretorio.
     7.  Per effetto dell'assenso espresso o del
  silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 4, o del
  provvedimento giudiziale passato in giudicato, il legale
  rappresentante dell'ente titolare effettua la legittimazione
  mediante atto notarile, con l'intervento della parte
  interessata.
     8.  Sono abrogati il settimo comma dell'articolo 66 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, e gli articoli 9 e 10 del testo recato dalla legge 16
  giugno 1927, n. 1766.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-436 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0436 TOTPAG=0012 TOTDOC=0017 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=023 PAGFIN=0011 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=043600 00 FASCIDC=13DDL0436 SORTNAV=0043600 000 00000 ZZDDLC436 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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