| (Procedure di legittimazione).
1. L'occupante che intenda procedere alla legittimazione
deve presentare la domanda al comune o all'ente agrario che
rappresenta la collettività proprietaria entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l'indicazione dei titoli comprovanti il diritto di
legittimazione.
2. L'ente titolare decide sulla domanda di legittimazione
e determina il canone in base all'articolo 10.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è notificata al
richiedente, affissa nell'albo pretorio del comune per
sessanta giorni ed inserita nel foglio degli annunzi legali
della provincia.
4. Decorsi centoventi giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1 senza che sia stato notificato al richiedente
il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il
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richiedente provvede a far affiggere nell'albo pretorio del
comune per sessanta giorni e ad inserire nel foglio degli
annunzi legali della provincia una dichiarazione sull'avvenuta
legittimazione per silenzio-assenso formatosi ai sensi del
presente comma.
5. Il richiedente può impugnare il diniego avanti al
pretore competente per territorio entro sessanta giorni dalla
notifica.
6. Qualunque interessato può impugnare la delibera di
legittimazione od il silenzio-assenso avanti al pretore
competente per territorio, entro sessanta giorni dall'ultimo
di pubblicazione nell'albo pretorio.
7. Per effetto dell'assenso espresso o del
silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 4, o del
provvedimento giudiziale passato in giudicato, il legale
rappresentante dell'ente titolare effettua la legittimazione
mediante atto notarile, con l'intervento della parte
interessata.
8. Sono abrogati il settimo comma dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e gli articoli 9 e 10 del testo recato dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766.
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