| (Canone e corrispettivo di legittimazione).
1. La regione determina il canone enfiteutico dovuto per i
terreni legittimati ai sensi dell'articolo 9.
2. Ove la regione non abbia provveduto entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
canone enfiteutico di cui al comma 1 si considera pari al
reddito dominicale per la coltura "pascolo". Esso non può
essere comunque inferiore a quello imposto per quote di terre
civiche assegnate dallo stesso ente titolare ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del testo recato dalla legge 16 giugno
1927, n. 1766.
3. Per i terreni non agricoli ai sensi degli strumenti
urbanistici vigenti il canone si considera pari a dieci volte
quello dovuto per il terreno qualora esso avesse conservato la
precedente destinazione agricola.
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4. Il canone può essere affrancata contestualmente o
successivamente alla legittimazione, moltiplicandolo per
15.
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