| (Affrancazione del canone).
1. Sono convalidati gli atti di divisione, di alienazione
o di cessione a qualunque titolo di quote di terre civiche
assegnate in enfiteusi ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del testo recato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, che
siano viziati per mancata affrancazione e che siano stati
trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Al fine della convalida si deve procedere in
ogni caso all'affrancazione del canone ai sensi del presente
articolo.
2. Gli enfiteuti o i loro aventi causa di quote di terre
civiche assegnate ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
testo recato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, affrancano
il canone anche in assenza delle migliorie con istanza
proposta al comune o alla comunità di abitanti.
3. Il capitale di affrancazione è pari al canone
enfiteutico moltiplicato per 15.
4. Le obbligazioni per canoni inferiori a lire 100.000 si
intendono estinte e le relative enfiteusi si considerano
affrancate.
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