| (Destinazione dei proventi).
1. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie
reinvestono, di norma, i capitali provenienti da alienazioni,
liquidazioni, legittimazioni, affrancazioni e da qualsiasi
altra operazione prevista dalla presente legge, nonché dalle
altre disposizioni vigenti in materia di diritti e beni
civici, nell'acquisto di aree per l'ampliamento del patrimonio
civico.
| |