| Onorevoli Colleghi! - Il paragrafo 2 dell'articolo 5
del regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno
1971, recita:
"Fatte salve le esigenze in materia di tutela della
pubblica sanità per il latte atto all'alimentazione umana, il
latte crudo può essere venduto come latte alimentare al
consumatore soltanto dal produttore nella propria azienda. Gli
Stati membri possono inoltre autorizzare altre forme di
smercio del latte crudo come latte alimentare".
Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n.
169, recependo la norma comunitaria, recita:
"E' vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo
che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore
nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
CEE n. 1411 del 29 giugno 1971".
Per l'attuazione di tali norme va tenuto presente che, nei
comuni minori, non esistono latterie o rivendite di latte
crudo sfuso e le popolazioni locali non possono, quindi, che
rifornirsi di tale prodotto presso le aziende produttrici.
E' però necessario rilevare che tale prodotto tradizionale
è in particolar modo consumato da anziani e da bambini ed è
estremamente disagevole per tali categorie trasferirsi
giornalmente presso le aziende produttrici per acquistare
detto latte crudo sfuso per avere un prodotto genuino
fresco.
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Non si comprende, quindi, perché debba essere vietata la
vendita del latte crudo come sempre tradizionalmente è
avvenuto nelle altre forme consentite dalla normativa in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli dalla legge 9
febbraio 1963, n. 59.
Poiché la norma comunitaria sopra riportata prevede che
gli Stati membri possono autorizzare altre forme di smercio
del latte crudo come latte alimentare, per venire incontro
alle consuetudini radicate nel tempo, si invitano i colleghi
ad approvare la seguente proposta di legge.
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