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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8077
DDL0437-0002
Progetto di legge Camera n. 437 - testo presentato - (DDL13-437)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C437. TESTIPDL
...C437.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC437 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Il paragrafo 2 dell'articolo 5
  del regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno
  1971, recita:
     "Fatte salve le esigenze in materia di tutela della
  pubblica sanità per il latte atto all'alimentazione umana, il
  latte crudo può essere venduto come latte alimentare al
  consumatore soltanto dal produttore nella propria azienda.  Gli
  Stati membri possono inoltre autorizzare altre forme di
  smercio del latte crudo come latte alimentare".
     Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n.
  169, recependo la norma comunitaria, recita:
     "E' vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo
  che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore
  nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a
  quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
  CEE n. 1411 del 29 giugno 1971".
     Per l'attuazione di tali norme va tenuto presente che, nei
  comuni minori, non esistono latterie o rivendite di latte
  crudo sfuso e le popolazioni locali non possono, quindi, che
  rifornirsi di tale prodotto presso le aziende produttrici.
     E' però necessario rilevare che tale prodotto tradizionale
  è in particolar modo consumato da anziani e da bambini ed è
  estremamente disagevole per tali categorie trasferirsi
  giornalmente presso le aziende produttrici per acquistare
  detto latte crudo sfuso per avere un prodotto genuino
  fresco.
 
                               Pag. 2
 
     Non si comprende, quindi, perché debba essere vietata la
  vendita del latte crudo come sempre tradizionalmente è
  avvenuto nelle altre forme consentite dalla normativa in
  materia di vendita diretta dei prodotti agricoli dalla legge 9
  febbraio 1963, n. 59.
     Poiché la norma comunitaria sopra riportata prevede che
  gli Stati membri possono autorizzare altre forme di smercio
  del latte crudo come latte alimentare, per venire incontro
  alle consuetudini radicate nel tempo, si invitano i colleghi
  ad approvare la seguente proposta di legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-437 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0437 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=043700 00 FASCIDC=13DDL0437 SORTNAV=0043700 000 00000 ZZDDLC437 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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