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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8080
DDL0438-0002
Progetto di legge Camera n. 438 - testo presentato - (DDL13-438)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C438. TESTIPDL
...C438.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC438 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il tartufo, da sempre considerato
  prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubbie
  qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli
  specialità gastronomiche della cucina internazionale, è
  oggetto di crescente maggiore interesse da parte dei
  ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si
  stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un
  valore di circa lire 1.500.000.000). La raccolta e la
  commercializzazione del tartufo hanno assunto, soprattutto in
  questi ultimi tempi, un'importanza sempre più elevata dovuta
  essenzialmente all'alto valore economico di questo prodotto.
  Il mercato del tartufo risulta infatti in via di sviluppo sia
  in Italia che all'estero ed è legato ad un continuo aumento
  del consumo correlato al miglior tenore di vita della
  popolazione, che porta alla richiesta di prodotti di
  pregio.
     La ricerca del tartufo rappresenta in alcune zone una
  reale integrazione del reddito degli operatori e quindi un
  freno ad un ulteriore esodo dai territori più svantaggiati.
     Purtroppo, però, tale attività risulta disciplinata da
  norme che, tenuto conto delle esigenze locali, sono
  inadeguate.
     Con la presente iniziativa, all'articolo 1, si intende
  integrare la documentazione richiesta per realizzare un
  miglior controllo qualitativo sulla micorrizazione, in
  funzione naturalmente sia della tutela dei produttori agricoli
  sia dei consumatori.
     La normativa sui tartufi, inoltre, non regolamenta
  sufficientemente le modalità di raccolta, la professionalità
  dei raccoglitori,
 
                               Pag. 2
 
  la disciplina del commercio, eccetera, per
  cui occorre, al fine di porre chiarezza ed evitare
  conflittualità tra ricercatori e proprietari terrieri,
  approvare delle disposizioni che prevedano la delega delle
  funzioni amministrative e di vigilanza alle amministrazioni
  provinciali.
     Poichè le province sono gli enti competenti ed ai quali
  sono già affidati compiti in materia di attività connesse o
  che riguardano il patrimonio ambientale (quali la caccia e le
  attività che hanno per oggetto i prodotti del bosco del
  sottobosco), si ritiene indispensabile una disciplina che
  eviti la distruzione di tartufaie ed arrechi danni al
  patrimonio ambientale, prevedendo che con un'intesa fra
  province e regione tale attività venga regolamentata (articolo
  3).  Inoltre la legge 16 dicembre 1985, n. 752, pur avendo
  migliorato ed ampliato quanto già previsto dalla legge 17
  luglio 1970, n. 568, manca soprattutto di norme chiare in
  materia fiscale.  In considerazione del fatto che spesso
  l'attività di raccolta non viene svolta nell'esercizio di
  impresa, l'articolo 4 della presente proposta di legge ne
  prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA,
  stabilendo adempimenti a carico dell'acquirente operatore
  commerciale.  Ai fini della imposizione diretta, tenendo conto
  della occasionalità dell'attività e delle relative cessioni,
  si è ritenute di individuare un meccanismo forfettario di
  determinazione del reddito imponibile.  Inoltre, non potendosi
  disconoscere la natura agricola del prodotto, si è provveduto
  ad adeguare le tabelle sull'IVA, allegate al decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-438 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0438 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=043800 00 FASCIDC=13DDL0438 SORTNAV=0043800 000 00000 ZZDDLC438 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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