| Onorevoli Colleghi! - Il tartufo, da sempre considerato
prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubbie
qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli
specialità gastronomiche della cucina internazionale, è
oggetto di crescente maggiore interesse da parte dei
ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si
stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un
valore di circa lire 1.500.000.000). La raccolta e la
commercializzazione del tartufo hanno assunto, soprattutto in
questi ultimi tempi, un'importanza sempre più elevata dovuta
essenzialmente all'alto valore economico di questo prodotto.
Il mercato del tartufo risulta infatti in via di sviluppo sia
in Italia che all'estero ed è legato ad un continuo aumento
del consumo correlato al miglior tenore di vita della
popolazione, che porta alla richiesta di prodotti di
pregio.
La ricerca del tartufo rappresenta in alcune zone una
reale integrazione del reddito degli operatori e quindi un
freno ad un ulteriore esodo dai territori più svantaggiati.
Purtroppo, però, tale attività risulta disciplinata da
norme che, tenuto conto delle esigenze locali, sono
inadeguate.
Con la presente iniziativa, all'articolo 1, si intende
integrare la documentazione richiesta per realizzare un
miglior controllo qualitativo sulla micorrizazione, in
funzione naturalmente sia della tutela dei produttori agricoli
sia dei consumatori.
La normativa sui tartufi, inoltre, non regolamenta
sufficientemente le modalità di raccolta, la professionalità
dei raccoglitori,
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la disciplina del commercio, eccetera, per
cui occorre, al fine di porre chiarezza ed evitare
conflittualità tra ricercatori e proprietari terrieri,
approvare delle disposizioni che prevedano la delega delle
funzioni amministrative e di vigilanza alle amministrazioni
provinciali.
Poichè le province sono gli enti competenti ed ai quali
sono già affidati compiti in materia di attività connesse o
che riguardano il patrimonio ambientale (quali la caccia e le
attività che hanno per oggetto i prodotti del bosco del
sottobosco), si ritiene indispensabile una disciplina che
eviti la distruzione di tartufaie ed arrechi danni al
patrimonio ambientale, prevedendo che con un'intesa fra
province e regione tale attività venga regolamentata (articolo
3). Inoltre la legge 16 dicembre 1985, n. 752, pur avendo
migliorato ed ampliato quanto già previsto dalla legge 17
luglio 1970, n. 568, manca soprattutto di norme chiare in
materia fiscale. In considerazione del fatto che spesso
l'attività di raccolta non viene svolta nell'esercizio di
impresa, l'articolo 4 della presente proposta di legge ne
prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA,
stabilendo adempimenti a carico dell'acquirente operatore
commerciale. Ai fini della imposizione diretta, tenendo conto
della occasionalità dell'attività e delle relative cessioni,
si è ritenute di individuare un meccanismo forfettario di
determinazione del reddito imponibile. Inoltre, non potendosi
disconoscere la natura agricola del prodotto, si è provveduto
ad adeguare le tabelle sull'IVA, allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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