| 1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
"Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento
delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi
precedenti, dovrà essere presentata, oltre a quanto previsto
dalle leggi regionali, anche la seguente documentazione:
a) attestato della ditta vivaistica dal quale
risulti che le piante tartufigene destinate all'impianto sono
state preventivamente micorrizate con la specie di tartufo
indicata;
b) attestato di controllo delle piante tartufigene
da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica
individuata dalle singole regioni, sentito il parere degli
organismi scientifici competenti, dal quale risulti un
sufficiente grado di micorrizazione con la specie
indicata".
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