| 1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Le regioni, d'intesa con le province, regolamentano i
modi di accesso dei cercatori di tartufi sul territorio di
Pag. 4
ogni singola provincia e ne determinano il numero, calcolato
in base alla compatibilità del rapporto tra cercatori e
territorio utile alla produzione di tartufi".
| |