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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8084
DDL0438-0006
Progetto di legge Camera n. 438 - testo presentato - (DDL13-438)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C438. TESTIPDL
...C438.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC438 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le cessioni di tartufi freschi effettuate dai
  raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della
  legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientrano nel campo di
  applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633.  I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di
  imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei
  termini di cui all'articolo 21 del predetto decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
  modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare
  dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la
  relativa norma, e registrarla ai sensi dell'articolo 25 dello
  stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
  1972, e successive modificazioni; copia dell'autofattura deve
  essere consegnata al raccoglitore.
     2.  I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito
  imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente
  di redditività del 15 per cento.
     3.  Nella tabella A), parte prima, numero 15, parte
  seconda, numero 5, e parte terza, numero 21, allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, le parole: "esclusi i tartufi," sono soppresse.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-438 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0438 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=005 PAGFIN=0004 RIGFIN=027 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=043800 00 FASCIDC=13DDL0438 SORTNAV=0043800 000 00000 ZZDDLC438 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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