| 1. Le cessioni di tartufi freschi effettuate dai
raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientrano nel campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di
imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 21 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la
relativa norma, e registrarla ai sensi dell'articolo 25 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, e successive modificazioni; copia dell'autofattura deve
essere consegnata al raccoglitore.
2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente
di redditività del 15 per cento.
3. Nella tabella A), parte prima, numero 15, parte
seconda, numero 5, e parte terza, numero 21, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: "esclusi i tartufi," sono soppresse.
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