Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8086
DDL0439-0002
Progetto di legge Camera n. 439 - testo presentato - (DDL13-439)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C439. TESTIPDL
...C439.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC439 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle dilazioni e dei
  ritardi dei pagamenti nei settori delle sostanze alimentari
  deteriorabili o ad alta incidenza fiscale presenta caratteri
  negativi di particolare gravità nell'ambito del già
  compromesso quadro dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni
  commerciali.
     I due settori in questione, pur diversi per prodotti e
  relative problematiche commerciali, sono tuttavia accomunati
  dagli effetti spiccatamente distorsivi provocati da dilazioni
  di pagamento abnormi rispetto ai tempi di rotazione delle
  scorte o di versamento di imposte di consumo assai elevate.
     Di norma, infatti, le dilazioni raggiungono i tre-quattro
  mesi per i prodotti deperibili, e possono giungere a toccare
  anche un anno dalla consegna per i prodotti ad alta
  fiscalità.
     A tali dilazioni spesso si aggiungono, poi, ritardi di
  fatto nei pagamenti, che possono allontanare ancora
  sensibilmente l'incasso delle somme spettanti alle imprese
  produttrici.
     La deperibilità dei prodotti assicura invece ai
  distributori una rapida eliminazione delle scorte che può
  realizzarsi, a seconda dei casi, in pochi giorni o, al più, in
  trenta-sessanta giorni.  Per le bevande alcooliche, come per
  gli altri prodotti ad alta fiscalità, l'accisa deve d'altro
  canto essere versata dai produttori al massimo entro un mese e
  mezzo (esattamente quarantaquattro giorni) dall'uscita dai
 
                               Pag. 2
 
  propri depositi fiscali, e dunque assai prima di quando gli
  acquirenti effettueranno il pagamento.
     Va altresì considerato che nei settori menzionati le
  imprese trasformatrici si trovano a dover pagare entro brevi
  sca- denze i propri fornitori, così che l'enorme allungamento
  dei crediti commerciali dà luogo a pesanti costi finanziari ed
  amministrativi per la gestione del credito che vengono
  impropriamente a gravare sulle imprese, e tanto più su quelle
  di piccole e medie dimensioni.  Per queste ultime è, difatti,
  particolarmente difficile tener conto in qualche modo dei
  maggiori costi nella determinazione del prezzo, mentre
  altrettanto difficile e più oneroso si presenta, notoriamente,
  il ricorso al credito bancario, indispensabile per far fronte
  alla mancanza di liquidità conseguente al segnalato
  disequilibrio tra incassi e pagamenti.
     E' ormai convinzione comune che tale situazione non sia
  più attribuibile soltanto a fattori congiunturali - che pure
  l'hanno negli ultimi tempi certamente aggravata - ma abbia
  ormai una matrice strutturale tale da caratterizzare
  stabilmente i rapporti tra imprese produttrici e imprese
  distributrici; ne consegue che non è più realistico pensare
  che il mercato e l'autonoma composizione degli interessi in
  sede contrattuale possano da soli invertire la tendenza.
     Non va d'altro canto dimenticato che il problema, che non
  appartiene solo alla realtà economica del nostro Paese ma è
  diffuso a livello internazionale, e, per quanto più interessa,
  in tutta l'area comunitaria, ha aspetti tali da compromettere
  la stessa etica degli affari, favorendo impropriamente ed in
  modo non trasparente chi ha maggior forza contrattuale potendo
  controllare i principali canali di ingresso dei prodotti sul
  mercato.
     Si spiega così l'interesse alla materia mostrato
  dall'Unione europea e da alcuni Paesi singolarmente.
     Se il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità
  europee si sono più volte interessati della problematica
  generale dei termini di pagamento nelle transazioni
  commerciali, fino alla recente raccomandazione della
  Commissione del 30 novembre 1994, tra gli Stati membri è la
  Francia ad essere intervenuta con particolare decisione nello
  specifico settore dei prodotti alimentari deperibili e di
  quelli ad alta fiscalità.
     Nell'ambito dell' Ordonnance  n.86/1243 del 1^
  dicembre 1986, relativa alla "libertà dei prezzi e della
  concorrenza", modificata dalla legge n.99-1442 del 31 dicembre
  1992, il legislatore francese ha inserito una serie di
  disposizioni (contenute negli articoli 31 e seguenti) volte
  non solo a rendere trasparenti i termini e le condizioni di
  pagamento delle transazioni commerciali (indicazione nella
  fattura del termine, degli sconti, eccetera) ma anche a
  fissare termini inderogabili - a seconda dei casi, di venti,
  trenta e sessantacinque giorni - con riguardo ai prodotti
  alimentari deteriorabili, al bestiame vivo e alle bevande
  alcooliche ad alta fiscalità.
     Nel nostro Paese manca invece, tuttora, una specifica
  regolamentazione della materia, mentre la legge
  antitrust  non offre in concreto una significativa
  tutela, pur essendo indubbi i riflessi sul gioco
  concorrenziale delle distorsioni in materia di pagamenti;
  distorsioni capaci di influenzare la stessa competitività
  delle imprese italiane sul mercato unico europeo ed in genere
  sul mercato internazionale.
     Da qui l'esigenza di intervenire, in adesione agli
  indirizzi comunitari in materia e nel solco dell'esperienza di
  altri Stati membri, con un'apposita disciplina.
                            * * *
     La presente proposta di legge intende, da un canto,
  assicurare trasparenza ed equità al rinvio "programmato",
  attraverso dilazioni, dei pagamenti delle sostanze alimentari
  deteriorabili o ad alta fiscalità; dall'altro contrastare, in
  relazione alle vendite di tali sostanze, gli ulteriori ritardi
  che, pur dopo la scadenza dei termini prefissati, spesso
  allontanano ancora il pagamento.  Va precisato che la proposta
  di legge è rivolta a scoraggiare i soli ritardi
  ingiustificati, non dovuti cioè a difficoltà economiche
 
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  dell'impresa acquirente o a contestazioni relative alla
  qualità o alla quantità dei prodotti consegnati.
     Si è ritenuto opportuno circoscrivere nella massima misura
  possibile le disposizioni limitative dell'autonomia negoziale
  delle imprese, intervenendo solo su quegli istituti
  contrattuali che era indispensabile disciplinare sia per
  assicurare la libertà per entrambe le parti di decidere
  consapevolmente, sia per evitare un uso anomalo e distorto di
  tali istituti, attualmente assai frequente nella pratica.
     Passando all'esame della normativa già proposta occorre
  rilevare che l'articolo 1 indica la natura dei contratti presi
  in considerazione, le parti contraenti, il loro oggetto.
     Sotto il primo profilo, viene anzitutto in rilievo il
  contratto di compravendita, che è senza dubbio quello di più
  frequente utilizzazione nel campo dei rapporti commerciali.  Si
  fa poi espresso riferimento al contratto estimatorio (articolo
  1556 del codice civile) e si attribuisce al Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di
  estendere con proprio decreto l'applicazione della normativa
  ad altri contratti, anche innominati, che dovessero risultare
  utilizzati nella pratica, così da evitare ogni possibilità di
  elusione.
     Sotto il profilo soggettivo, vengono prese in
  considerazione le forniture effettuate da un produttore
  (agricolo, industriale, artigiano, eccetera) a favore di
  un'impresa commerciale che eserciti una delle attività
  ricomprese nella legge 11 giugno 1971, n.426, sulla disciplina
  del commercio: attività di commercio, all'ingrosso e al
  minuto, ed attività di somministrazione al pubblico di
  alimenti o bevande.
     Sotto l'ultimo profilo, di carattere oggettivo, viene
  fatto riferimento alle sostanze alimentari, deteriorabili o
  soggette ad accisa.
     La categoria generale delle sostanze alimentari, infatti,
  ricomprende sia gli alimenti che le bevande, avendo una
  portata in pratica omnicomprensiva di quanto è destinato
  all'alimentazione umana, ed è già nota al legislatore (vedi ad
  esempio l'articolo 439 del codice penale) e alla pratica.
     Per quanto riguarda i concetti di sostanze alimentari
  deteriorabili o soggette ad accisa, l'individuazione delle
  sostanze deteriorabili è stata demandata (articolo 7, comma 2)
  al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  tuttavia, in una prima fase sarà applicato il decreto del
  Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.303 del 28 dicembre 1993 che già
  contiene l'elencazione delle stesse, pur con la diversa
  finalità di rendere applicabile a tali sostanze il regime dei
  controlli microbiologici ufficiali.  Al predetto decreto si
  farà dunque riferimento per determinare le sostanze
  deteriorabili fino a quando il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato non abbia emanato un nuovo
  decreto.
     Per quanto riguarda, invece, le sostanze alimentari
  soggette ad accisa, si tratta delle bevande alcooliche (birra,
  vino, eccetera) di cui al titolo I, capo III, del
  decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427.
                            * * *
     Il nucleo centrale della normativa è contenuto
  nell'articolo 2.  Con esso vengono anzitutto posti dei limiti
  inderogabili alle dilazioni attraverso la previsione di
  termini massimi di pagamento nei contratti oggetto della
  presente normativa.  Al fine di correlare in modo soddisfacente
  tali termini all'effettiva rotazione delle scorte o versamento
  dell'accisa, si è previsto un termine applicabile in via
  generale (e dunque alle sostanze normalmente deteriorabili e a
  quelle soggette ad accisa) di sessanta giorni, nonché un
  termine più ridotto di trenta giorni per le sole sostanze
  "rapidamente deteriorabili".  L'articolo 7, comma 2, precisa
  che sono tali le sostanze alimentari che per la loro natura e
  composizione hanno un periodo di vita commerciale o di
  conservazione inferiore a quarantacinque giorni, affidando ad
  un apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
 
                               Pag. 4
 
  e dell'artigianato la puntuale indicazione delle stesse
  nell'ambito della più ampia categoria delle sostanze
  deteriorabili.
     Una pratica frequente è quella di prevedere, assieme a
  termini dilatori di pagamento, anche degli sconti, premi od
  abbuoni per l'ipotesi di un pagamento da parte dell'acquirente
  prima dello scadere del termine.  Qualora tali sconti siano di
  ammontare particolarmente elevato, non riflettono peraltro più
  l'effettivo vantaggio finanziario assicurato al venditore, ma
  vanno impropriamente ad incidere sul prezzo effettivamente
  praticato, a scapito della trasparenza e dell'equità delle
  transazioni commerciali.  Si è pertanto previsto che lo sconto,
  che è necessario esprimere in un'unica percentuale annua, non
  potrà essere superiore al tasso di sconto vigente aumentato di
  quattro punti, ritenendo che il saggio d'interesse così
  determinato sia quello medio praticato dalle banche per il
  credito a breve termine.
     I contraenti restano ovviamente liberi di concordare
  termini di pagamento e sconti inferiori a quelli massimi
  stabiliti dalla legge.
     Un altro intervento rilevante è consistito nell'imporre
  specifiche indicazioni dei termini e degli sconti applicabili
  sui documenti (fatture, bolle, eccetera) emessi in occasione
  delle vendite, così da rendere trasparenti i rapporti
  commerciali e facilmente controllabile il rispetto della
  normativa.  Più in particolare, si è stabilito che il termine e
  lo sconto concordati devono comunque essere indicati negli
  eventuali contratti scritti, nella fattura e nel documento di
  accompagnamento dei beni (bolla o altro documento fiscalmente
  valido).
     Qualora i contratti indichino un termine o uno sconto
  superiori a quelli previsti dalla legge, il termine e lo
  sconto massimi indicati dalla legge sono inseriti
  automaticamente nel contratto in sostituzione di quelli
  contrattuali.  Il termine e lo sconto di legge trovano anche
  applicazione qualora nulla sia disposto a riguardo dal
  contratto scritto o, in mancanza di questo, nulla sia
  indicato, in violazione della legge, nella fattura o nel
  documento di accompagnamento delle sostanze alimentari
  trasferite.
                            * * *
     Ulteriori disposizioni, in linea con i contenuti della
  rammentata Raccomandazione comunitaria (di cui si vedano in
  particolare gli articoli 2, 3, 4), sono state dettate per
  completare l'intervento attraverso la realizzazione di due
  obiettivi.
     In primo luogo, si è voluto scoraggiare i ritardi nei
  pagamenti una volta scaduti i termini di dilazione stabiliti;
  e ciò da un canto prevedendo nell'articolo 3 l'applicazione
  automatica di interessi di mora d'entità paragonabile alla
  media dei costi effettivi del credito bancario, e dunque tali
  da tutelare il creditore e togliere al tempo stesso
  convenienza al ritardo, che attualmente attribuisce del tutto
  indebitamente un vantaggio proprio all'inadempiente;
  dall'altro, introducendo (articolo 4) alcune modifiche alle
  regole processuali relative al procedimento d'ingiunzione,
  volte a dare rapidità ed efficacia al rimedio giudiziale.
     In particolare, sono considerati innanzitutto idonea prova
  scritta ai sensi dell'articolo 634, secondo comma, del codice
  di procedura civile, gli estratti autentici delle scritture
  contabili, regolarmente tenute, anche di chi non sia
  imprenditore commerciale (articolo 2195 del codice civile), in
  quanto se ne sia dotato per ragioni fiscali o per sua libera
  scelta (imprenditori agricoli, artigiani, eccetera).
     Si prevede inoltre che il giudice sia obbligato a
  concedere l'esecuzione provvisoria nel decreto ingiuntivo
  presumendosi in via assoluta la sussistenza del "pericolo di
  grave pregiudizio nel ritardo" ai sensi dell'articolo 642,
  secondo comma, del codice di procedura civile, così da evitare
  che con l'opposizione del debitore - anche del tutto infondata
  e dunque meramente dilatoria - sia rinviata di lunghissimo
  tempo l'esecutorietà del provvedimento giudiziale, come oggi
  avviene nella gran parte dei casi.
     A tutela del debitore si prevede peraltro la possibilità
  di sospensione dell'esecuzione provvisoria, a seguito di
 
                               Pag. 5
 
  opposizione, qualora il compratore abbia denunziato
  tempestivamente (entro otto giorni dalla consegna) al
  venditore eventuali vizi o difetti di qualità o contestato la
  qualità dei beni ricevuti, individuando presuntivamente in
  tali ipotesi i gravi motivi che devono ricorrere per la
  sospensione ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura
  civile, ferma ovviamente la possibilità di prospettare la
  sussistenza di altri motivi.
     In secondo luogo, ci si è proposti (articolo 5) di
  attenuare, almeno per le piccole e medie imprese, gli effetti
  fiscali dei ritardi nei pagamenti, differendo il pagamento
  dell'IVA ad un momento successivo all'incasso del prezzo
  concordato anziché, come attualmente previsto, alla consegna.
  Ai fini dell'individuazione delle piccole e medie imprese si
  fa riferimento (articolo 7, comma 1) alla disciplina
  comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
  imprese minori, ed alla relativa decretazione del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                            * * *
     Una particolare attenzione è stata posta, infine, alla
  disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazioni
  della normativa, essendo determinante, per il successo
  dell'intervento legislativo, riuscire a far concretamente
  rispettare le nuove regole.
     Il progetto delinea un sistema sanzionatorio che si avvale
  innanzi tutto dei già descritti rimedi di tipo privatistico
  (ad esempio, nullità delle clausole che indicano termini o
  sconti superiori a quelli massimi applicabili).  Si dispongono
  inoltre (articolo 6, commi 1 e 2 ) sanzioni amministrative
  pecuniarie applicabili sia ai produttori che ai distributori;
  anche per quelle applicabili a questi ultimi,
  indipendentemente da ogni iniziativa dell'impresa danneggiata,
  il più delle volte paralizzata dalla necessità di non
  compromettere la prosecuzione dei rapporti commerciali con la
  controparte.
     Va infine segnalata la previsione (articolo 6, comma 3) di
  uno specifico regolamento sanzionatorio per l'ipotesi in cui
  le violazioni siano tali - per gravità e sistematicità, nonché
  per essere state commesse da imprese con posizioni rilevanti
  sul mercato distributivo - da alterare il gioco
  concorrenziale.  Per questa ipotesi e stata espressamente
  prevista la competenza dell'autorità garante della concorrenza
  e del mercato, e l'applicazione delle sanzioni disposte dalla
  legge  antitrust  10 ottobre 1990, n.287.
 
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