| Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle dilazioni e dei
ritardi dei pagamenti nei settori delle sostanze alimentari
deteriorabili o ad alta incidenza fiscale presenta caratteri
negativi di particolare gravità nell'ambito del già
compromesso quadro dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni
commerciali.
I due settori in questione, pur diversi per prodotti e
relative problematiche commerciali, sono tuttavia accomunati
dagli effetti spiccatamente distorsivi provocati da dilazioni
di pagamento abnormi rispetto ai tempi di rotazione delle
scorte o di versamento di imposte di consumo assai elevate.
Di norma, infatti, le dilazioni raggiungono i tre-quattro
mesi per i prodotti deperibili, e possono giungere a toccare
anche un anno dalla consegna per i prodotti ad alta
fiscalità.
A tali dilazioni spesso si aggiungono, poi, ritardi di
fatto nei pagamenti, che possono allontanare ancora
sensibilmente l'incasso delle somme spettanti alle imprese
produttrici.
La deperibilità dei prodotti assicura invece ai
distributori una rapida eliminazione delle scorte che può
realizzarsi, a seconda dei casi, in pochi giorni o, al più, in
trenta-sessanta giorni. Per le bevande alcooliche, come per
gli altri prodotti ad alta fiscalità, l'accisa deve d'altro
canto essere versata dai produttori al massimo entro un mese e
mezzo (esattamente quarantaquattro giorni) dall'uscita dai
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propri depositi fiscali, e dunque assai prima di quando gli
acquirenti effettueranno il pagamento.
Va altresì considerato che nei settori menzionati le
imprese trasformatrici si trovano a dover pagare entro brevi
sca- denze i propri fornitori, così che l'enorme allungamento
dei crediti commerciali dà luogo a pesanti costi finanziari ed
amministrativi per la gestione del credito che vengono
impropriamente a gravare sulle imprese, e tanto più su quelle
di piccole e medie dimensioni. Per queste ultime è, difatti,
particolarmente difficile tener conto in qualche modo dei
maggiori costi nella determinazione del prezzo, mentre
altrettanto difficile e più oneroso si presenta, notoriamente,
il ricorso al credito bancario, indispensabile per far fronte
alla mancanza di liquidità conseguente al segnalato
disequilibrio tra incassi e pagamenti.
E' ormai convinzione comune che tale situazione non sia
più attribuibile soltanto a fattori congiunturali - che pure
l'hanno negli ultimi tempi certamente aggravata - ma abbia
ormai una matrice strutturale tale da caratterizzare
stabilmente i rapporti tra imprese produttrici e imprese
distributrici; ne consegue che non è più realistico pensare
che il mercato e l'autonoma composizione degli interessi in
sede contrattuale possano da soli invertire la tendenza.
Non va d'altro canto dimenticato che il problema, che non
appartiene solo alla realtà economica del nostro Paese ma è
diffuso a livello internazionale, e, per quanto più interessa,
in tutta l'area comunitaria, ha aspetti tali da compromettere
la stessa etica degli affari, favorendo impropriamente ed in
modo non trasparente chi ha maggior forza contrattuale potendo
controllare i principali canali di ingresso dei prodotti sul
mercato.
Si spiega così l'interesse alla materia mostrato
dall'Unione europea e da alcuni Paesi singolarmente.
Se il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità
europee si sono più volte interessati della problematica
generale dei termini di pagamento nelle transazioni
commerciali, fino alla recente raccomandazione della
Commissione del 30 novembre 1994, tra gli Stati membri è la
Francia ad essere intervenuta con particolare decisione nello
specifico settore dei prodotti alimentari deperibili e di
quelli ad alta fiscalità.
Nell'ambito dell' Ordonnance n.86/1243 del 1^
dicembre 1986, relativa alla "libertà dei prezzi e della
concorrenza", modificata dalla legge n.99-1442 del 31 dicembre
1992, il legislatore francese ha inserito una serie di
disposizioni (contenute negli articoli 31 e seguenti) volte
non solo a rendere trasparenti i termini e le condizioni di
pagamento delle transazioni commerciali (indicazione nella
fattura del termine, degli sconti, eccetera) ma anche a
fissare termini inderogabili - a seconda dei casi, di venti,
trenta e sessantacinque giorni - con riguardo ai prodotti
alimentari deteriorabili, al bestiame vivo e alle bevande
alcooliche ad alta fiscalità.
Nel nostro Paese manca invece, tuttora, una specifica
regolamentazione della materia, mentre la legge
antitrust non offre in concreto una significativa
tutela, pur essendo indubbi i riflessi sul gioco
concorrenziale delle distorsioni in materia di pagamenti;
distorsioni capaci di influenzare la stessa competitività
delle imprese italiane sul mercato unico europeo ed in genere
sul mercato internazionale.
Da qui l'esigenza di intervenire, in adesione agli
indirizzi comunitari in materia e nel solco dell'esperienza di
altri Stati membri, con un'apposita disciplina.
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La presente proposta di legge intende, da un canto,
assicurare trasparenza ed equità al rinvio "programmato",
attraverso dilazioni, dei pagamenti delle sostanze alimentari
deteriorabili o ad alta fiscalità; dall'altro contrastare, in
relazione alle vendite di tali sostanze, gli ulteriori ritardi
che, pur dopo la scadenza dei termini prefissati, spesso
allontanano ancora il pagamento. Va precisato che la proposta
di legge è rivolta a scoraggiare i soli ritardi
ingiustificati, non dovuti cioè a difficoltà economiche
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dell'impresa acquirente o a contestazioni relative alla
qualità o alla quantità dei prodotti consegnati.
Si è ritenuto opportuno circoscrivere nella massima misura
possibile le disposizioni limitative dell'autonomia negoziale
delle imprese, intervenendo solo su quegli istituti
contrattuali che era indispensabile disciplinare sia per
assicurare la libertà per entrambe le parti di decidere
consapevolmente, sia per evitare un uso anomalo e distorto di
tali istituti, attualmente assai frequente nella pratica.
Passando all'esame della normativa già proposta occorre
rilevare che l'articolo 1 indica la natura dei contratti presi
in considerazione, le parti contraenti, il loro oggetto.
Sotto il primo profilo, viene anzitutto in rilievo il
contratto di compravendita, che è senza dubbio quello di più
frequente utilizzazione nel campo dei rapporti commerciali. Si
fa poi espresso riferimento al contratto estimatorio (articolo
1556 del codice civile) e si attribuisce al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di
estendere con proprio decreto l'applicazione della normativa
ad altri contratti, anche innominati, che dovessero risultare
utilizzati nella pratica, così da evitare ogni possibilità di
elusione.
Sotto il profilo soggettivo, vengono prese in
considerazione le forniture effettuate da un produttore
(agricolo, industriale, artigiano, eccetera) a favore di
un'impresa commerciale che eserciti una delle attività
ricomprese nella legge 11 giugno 1971, n.426, sulla disciplina
del commercio: attività di commercio, all'ingrosso e al
minuto, ed attività di somministrazione al pubblico di
alimenti o bevande.
Sotto l'ultimo profilo, di carattere oggettivo, viene
fatto riferimento alle sostanze alimentari, deteriorabili o
soggette ad accisa.
La categoria generale delle sostanze alimentari, infatti,
ricomprende sia gli alimenti che le bevande, avendo una
portata in pratica omnicomprensiva di quanto è destinato
all'alimentazione umana, ed è già nota al legislatore (vedi ad
esempio l'articolo 439 del codice penale) e alla pratica.
Per quanto riguarda i concetti di sostanze alimentari
deteriorabili o soggette ad accisa, l'individuazione delle
sostanze deteriorabili è stata demandata (articolo 7, comma 2)
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
tuttavia, in una prima fase sarà applicato il decreto del
Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1993 che già
contiene l'elencazione delle stesse, pur con la diversa
finalità di rendere applicabile a tali sostanze il regime dei
controlli microbiologici ufficiali. Al predetto decreto si
farà dunque riferimento per determinare le sostanze
deteriorabili fino a quando il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato non abbia emanato un nuovo
decreto.
Per quanto riguarda, invece, le sostanze alimentari
soggette ad accisa, si tratta delle bevande alcooliche (birra,
vino, eccetera) di cui al titolo I, capo III, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427.
* * *
Il nucleo centrale della normativa è contenuto
nell'articolo 2. Con esso vengono anzitutto posti dei limiti
inderogabili alle dilazioni attraverso la previsione di
termini massimi di pagamento nei contratti oggetto della
presente normativa. Al fine di correlare in modo soddisfacente
tali termini all'effettiva rotazione delle scorte o versamento
dell'accisa, si è previsto un termine applicabile in via
generale (e dunque alle sostanze normalmente deteriorabili e a
quelle soggette ad accisa) di sessanta giorni, nonché un
termine più ridotto di trenta giorni per le sole sostanze
"rapidamente deteriorabili". L'articolo 7, comma 2, precisa
che sono tali le sostanze alimentari che per la loro natura e
composizione hanno un periodo di vita commerciale o di
conservazione inferiore a quarantacinque giorni, affidando ad
un apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
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e dell'artigianato la puntuale indicazione delle stesse
nell'ambito della più ampia categoria delle sostanze
deteriorabili.
Una pratica frequente è quella di prevedere, assieme a
termini dilatori di pagamento, anche degli sconti, premi od
abbuoni per l'ipotesi di un pagamento da parte dell'acquirente
prima dello scadere del termine. Qualora tali sconti siano di
ammontare particolarmente elevato, non riflettono peraltro più
l'effettivo vantaggio finanziario assicurato al venditore, ma
vanno impropriamente ad incidere sul prezzo effettivamente
praticato, a scapito della trasparenza e dell'equità delle
transazioni commerciali. Si è pertanto previsto che lo sconto,
che è necessario esprimere in un'unica percentuale annua, non
potrà essere superiore al tasso di sconto vigente aumentato di
quattro punti, ritenendo che il saggio d'interesse così
determinato sia quello medio praticato dalle banche per il
credito a breve termine.
I contraenti restano ovviamente liberi di concordare
termini di pagamento e sconti inferiori a quelli massimi
stabiliti dalla legge.
Un altro intervento rilevante è consistito nell'imporre
specifiche indicazioni dei termini e degli sconti applicabili
sui documenti (fatture, bolle, eccetera) emessi in occasione
delle vendite, così da rendere trasparenti i rapporti
commerciali e facilmente controllabile il rispetto della
normativa. Più in particolare, si è stabilito che il termine e
lo sconto concordati devono comunque essere indicati negli
eventuali contratti scritti, nella fattura e nel documento di
accompagnamento dei beni (bolla o altro documento fiscalmente
valido).
Qualora i contratti indichino un termine o uno sconto
superiori a quelli previsti dalla legge, il termine e lo
sconto massimi indicati dalla legge sono inseriti
automaticamente nel contratto in sostituzione di quelli
contrattuali. Il termine e lo sconto di legge trovano anche
applicazione qualora nulla sia disposto a riguardo dal
contratto scritto o, in mancanza di questo, nulla sia
indicato, in violazione della legge, nella fattura o nel
documento di accompagnamento delle sostanze alimentari
trasferite.
* * *
Ulteriori disposizioni, in linea con i contenuti della
rammentata Raccomandazione comunitaria (di cui si vedano in
particolare gli articoli 2, 3, 4), sono state dettate per
completare l'intervento attraverso la realizzazione di due
obiettivi.
In primo luogo, si è voluto scoraggiare i ritardi nei
pagamenti una volta scaduti i termini di dilazione stabiliti;
e ciò da un canto prevedendo nell'articolo 3 l'applicazione
automatica di interessi di mora d'entità paragonabile alla
media dei costi effettivi del credito bancario, e dunque tali
da tutelare il creditore e togliere al tempo stesso
convenienza al ritardo, che attualmente attribuisce del tutto
indebitamente un vantaggio proprio all'inadempiente;
dall'altro, introducendo (articolo 4) alcune modifiche alle
regole processuali relative al procedimento d'ingiunzione,
volte a dare rapidità ed efficacia al rimedio giudiziale.
In particolare, sono considerati innanzitutto idonea prova
scritta ai sensi dell'articolo 634, secondo comma, del codice
di procedura civile, gli estratti autentici delle scritture
contabili, regolarmente tenute, anche di chi non sia
imprenditore commerciale (articolo 2195 del codice civile), in
quanto se ne sia dotato per ragioni fiscali o per sua libera
scelta (imprenditori agricoli, artigiani, eccetera).
Si prevede inoltre che il giudice sia obbligato a
concedere l'esecuzione provvisoria nel decreto ingiuntivo
presumendosi in via assoluta la sussistenza del "pericolo di
grave pregiudizio nel ritardo" ai sensi dell'articolo 642,
secondo comma, del codice di procedura civile, così da evitare
che con l'opposizione del debitore - anche del tutto infondata
e dunque meramente dilatoria - sia rinviata di lunghissimo
tempo l'esecutorietà del provvedimento giudiziale, come oggi
avviene nella gran parte dei casi.
A tutela del debitore si prevede peraltro la possibilità
di sospensione dell'esecuzione provvisoria, a seguito di
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opposizione, qualora il compratore abbia denunziato
tempestivamente (entro otto giorni dalla consegna) al
venditore eventuali vizi o difetti di qualità o contestato la
qualità dei beni ricevuti, individuando presuntivamente in
tali ipotesi i gravi motivi che devono ricorrere per la
sospensione ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura
civile, ferma ovviamente la possibilità di prospettare la
sussistenza di altri motivi.
In secondo luogo, ci si è proposti (articolo 5) di
attenuare, almeno per le piccole e medie imprese, gli effetti
fiscali dei ritardi nei pagamenti, differendo il pagamento
dell'IVA ad un momento successivo all'incasso del prezzo
concordato anziché, come attualmente previsto, alla consegna.
Ai fini dell'individuazione delle piccole e medie imprese si
fa riferimento (articolo 7, comma 1) alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
imprese minori, ed alla relativa decretazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
* * *
Una particolare attenzione è stata posta, infine, alla
disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazioni
della normativa, essendo determinante, per il successo
dell'intervento legislativo, riuscire a far concretamente
rispettare le nuove regole.
Il progetto delinea un sistema sanzionatorio che si avvale
innanzi tutto dei già descritti rimedi di tipo privatistico
(ad esempio, nullità delle clausole che indicano termini o
sconti superiori a quelli massimi applicabili). Si dispongono
inoltre (articolo 6, commi 1 e 2 ) sanzioni amministrative
pecuniarie applicabili sia ai produttori che ai distributori;
anche per quelle applicabili a questi ultimi,
indipendentemente da ogni iniziativa dell'impresa danneggiata,
il più delle volte paralizzata dalla necessità di non
compromettere la prosecuzione dei rapporti commerciali con la
controparte.
Va infine segnalata la previsione (articolo 6, comma 3) di
uno specifico regolamento sanzionatorio per l'ipotesi in cui
le violazioni siano tali - per gravità e sistematicità, nonché
per essere state commesse da imprese con posizioni rilevanti
sul mercato distributivo - da alterare il gioco
concorrenziale. Per questa ipotesi e stata espressamente
prevista la competenza dell'autorità garante della concorrenza
e del mercato, e l'applicazione delle sanzioni disposte dalla
legge antitrust 10 ottobre 1990, n.287.
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