| (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica ai contratti di vendita di
sostanze alimentari deteriorabili nei quali il compratore sia
un'impresa commerciale che esercita una delle attività
previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 11 giugno
1971, n.426.
2. La presente legge si applica altresì ai contratti di
cui al comma 1 relativi a sostanze alimentari soggette ad
accisa.
3. Tra i contratti di cui ai commi 1 e 2 si considerano
compresi anche quelli estimatori. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può individuare con proprio
decreto, in presenza di motivate ragioni tecniche, giuridiche
o economiche, altri contratti relativi a sostanze alimentari
deteriorabili o soggette ad accisa, nei quali il destinatario
dei beni sia un'impresa rientrante tra quelle individuate dal
comma 1, da sottoporre alle disposizioni della presente
legge.
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