| (Termini per il pagamento. Sconti)
1. Nei contratti di cui all'articolo 1 il termine per il
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pagamento non può essere superiore a sessanta giorni ovvero,
in quelli aventi ad oggetto sostanze alimentari rapidamente
deteriorabili, trenta giorni, da computare dal momento della
consegna.
2. Nel caso di pagamento anticipato può essere previsto
uno sconto, premio od abbuono, da esprimere in ogni caso in
un'unica percentuale annua, d'ammontare non superiore al tasso
di sconto vigente al momento della consegna, aumentato di
quattro punti.
3. Nei contratti stipulati per iscritto devono essere
indicati il termine per il pagamento e l'eventuale sconto,
premio od abbuono, determinati dai contraenti nel rispetto dei
commi 1 e 2. In ogni caso il termine e l'eventuale sconto,
premio od abbuono, devono essere indicati nella fattura emessa
dal venditore e, se questa è emessa all'atto del pagamento,
nella bolla o altro documento di accompagnamento.
4. Sono nulle le clausole che indichino un termine per il
pagamento superiore a quello massimo previsto dal comma 1, o
uno sconto, premio od abbuono, superiore a quello indicato nel
comma 2. Il termine e lo sconto, premio od abbuono, previsti
ai commi 1 e 2, sono inseriti di diritto nel contratto in
sostituzione di quelli difformi; essi trovano applicazione
anche nel silenzio del contratto o in mancanza delle
prescritte indicazioni nella fattura o nella bolla o altro
documento di accompagnamento.
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