| (Ingiunzione di pagamento)
1. Nel procedimento d'ingiunzione per i crediti del
venditore derivanti dai contratti di cui all'articolo 1 si
applica l'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura
civile anche per i crediti relativi a trasferimenti fatti da
imprenditori che non esercitano un'attività commerciale, ed è
sempre concessa nel caso di accoglimento della domanda,
l'esecuzione provvisoria prevista dall'articolo 642 del codice
di procedura civile presumendosi il grave pregiudizio nel
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ritardo, senza possibilità di prova contraria e di imposizione
di cauzione. All'esecuzione si procede senza l'osservanza del
termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura
civile.
2. Sussistono i gravi motivi previsti dall'articolo 649
del codice di procedura civile ai fini della sospensione
dell'esecuzione provvisoria qualora il compratore abbia
denunziato per iscritto al venditore, entro otto giorni dalla
consegna, vizi e difetti di qualità, o contestato la quantità
delle sostanze alimentari ricevute. L'esecuzione può essere
sospesa anche qualora ricorrano gravi motivi.
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