| (Sanzioni e accertamento)
1. Ciascuna violazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
Se, in relazione ad una stessa cessione, sono state commesse
più violazioni la suddetta sanzione amministrativa si applica,
in relazione al medesimo soggetto, una sola volta, aumentata
da un terzo alla metà.
2. Ogni ritardato od omesso pagamento di sostanze
alimentari consegnate in esecuzione dei contratti di cui
all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal cinque al venti per cento della somma dovuta,
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salvo il caso che il ritardo o l'inadempimento non sia
imputabile al debitore.
3. In caso di violazioni, ritardi od omissioni punibili
con le sanzioni previste dai commi 1 e 2 che, per gravità o
frequenza, siano tali da comportare distorsioni della
concorrenza da parte di imprese esercenti attività di
commercio all'ingrosso, con esclusione delle piccole e medie
imprese, o di commercio al dettaglio con almeno un esercizio
di vendita avente una superficie maggiore di 400 metri
quadrati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
avvalendosi dei poteri di indagine previsti dall'articolo 12
della legge 10 ottobre 1990, n.287, procede all'istruttoria e
alle diffide e applica a dette imprese le sanzioni di cui agli
articoli 14 e 15 della citata legge n. 287 del 1990, anche
qualora non sussistano infrazioni agli articoli 2 o 3 della
legge stessa.
4. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai
comma 1 e 2 competono, rispettivamente, alla Guardia di
finanza e agli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n.689.
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