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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8092
DDL0439-0008
Progetto di legge Camera n. 439 - testo presentato - (DDL13-439)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C439. TESTIPDL
...C439.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC439 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Sanzioni e accertamento)
     1.  Ciascuna violazione delle disposizioni contenute
  nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
  Se, in relazione ad una stessa cessione, sono state commesse
  più violazioni la suddetta sanzione amministrativa si applica,
  in relazione al medesimo soggetto, una sola volta, aumentata
  da un terzo alla metà.
     2.  Ogni ritardato od omesso pagamento di sostanze
  alimentari consegnate in esecuzione dei contratti di cui
  all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa
  pecuniaria dal cinque al venti per cento della somma dovuta,
 
                               Pag. 9
 
  salvo il caso che il ritardo o l'inadempimento non sia
  imputabile al debitore.
     3.  In caso di violazioni, ritardi od omissioni punibili
  con le sanzioni previste dai commi 1 e 2 che, per gravità o
  frequenza, siano tali da comportare distorsioni della
  concorrenza da parte di imprese esercenti attività di
  commercio all'ingrosso, con esclusione delle piccole e medie
  imprese, o di commercio al dettaglio con almeno un esercizio
  di vendita avente una superficie maggiore di 400 metri
  quadrati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
  avvalendosi dei poteri di indagine previsti dall'articolo 12
  della legge 10 ottobre 1990, n.287, procede all'istruttoria e
  alle diffide e applica a dette imprese le sanzioni di cui agli
  articoli 14 e 15 della citata legge n. 287 del 1990, anche
  qualora non sussistano infrazioni agli articoli 2 o 3 della
  legge stessa.
     4.  L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai
  comma 1 e 2 competono, rispettivamente, alla Guardia di
  finanza e agli uffici provinciali dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato.  Si osservano, in quanto
  applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
  II, della legge 24 novembre 1981, n.689.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-439 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0439 TOTPAG=0010 TOTDOC=0009 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=022 PAGFIN=0009 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=043900 00 FASCIDC=13DDL0439 SORTNAV=0043900 000 00000 ZZDDLC439 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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