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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8093
DDL0439-0009
Progetto di legge Camera n. 439 - testo presentato - (DDL13-439)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C439. TESTIPDL
...C439.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC439 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Decreti del Ministro dell'industria,
              del commercio e dell'artigianato)
     1.  Si considerano piccole e medie le imprese che
  soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria
  in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
  imprese.  Ai fini dell'individuazione di tali requisiti trova
  inizialmente applicazione il decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^ giugno
  1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.151 del 30
  giugno 1993.
     2.  Ai soli fini della presente legge l'individuazione
  delle sostanze alimentari deteriorabili è effettuata con
  propri decreti dal Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  Tuttavia, in sede di prima applicazione si
 
                              Pag. 10
 
  considerano sostanze alimentari deteriorabili quelle
  individuate dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre
  1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.303 del 28
  dicembre 1993.  Il decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato che elenca le sostanze alimentari
  rapidamente deteriorabili individua tra quelle deteriorabili
  le sostanze che, per la loro natura e composizione, hanno un
  periodo di vita commerciale o una conservazione inferiore a
  quarantacinque giorni.  Il decreto è emanato entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     3.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato può stabilire in via transitoria, con proprio
  decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, termini massimi per il
  pagamento superiori a quelli indicati nell'articolo 2 qualora,
  in relazione ai contratti di cui all'articolo 1 relativi a
  determinate sostanze alimentari, ciò sia giustificato da
  motivate ragioni tecniche o economiche.  Il decreto stabilisce
  i periodi di tempo durante i quali trovano applicazione i
  nuovi termini; nessun periodo può eccedere i ventisei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-439 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0439 TOTPAG=0010 TOTDOC=0009 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=024 PAGFIN=0010 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=043900 00 FASCIDC=13DDL0439 SORTNAV=0043900 000 00000 ZZDDLC439 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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