| (Decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)
1. Si considerano piccole e medie le imprese che
soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese. Ai fini dell'individuazione di tali requisiti trova
inizialmente applicazione il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^ giugno
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 30
giugno 1993.
2. Ai soli fini della presente legge l'individuazione
delle sostanze alimentari deteriorabili è effettuata con
propri decreti dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Tuttavia, in sede di prima applicazione si
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considerano sostanze alimentari deteriorabili quelle
individuate dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1993. Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che elenca le sostanze alimentari
rapidamente deteriorabili individua tra quelle deteriorabili
le sostanze che, per la loro natura e composizione, hanno un
periodo di vita commerciale o una conservazione inferiore a
quarantacinque giorni. Il decreto è emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può stabilire in via transitoria, con proprio
decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, termini massimi per il
pagamento superiori a quelli indicati nell'articolo 2 qualora,
in relazione ai contratti di cui all'articolo 1 relativi a
determinate sostanze alimentari, ciò sia giustificato da
motivate ragioni tecniche o economiche. Il decreto stabilisce
i periodi di tempo durante i quali trovano applicazione i
nuovi termini; nessun periodo può eccedere i ventisei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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