| Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la legge 2 giugno
1988, n. 218, prevede misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
L'articolo 2 di tale legge prevede la concessione al
proprietario degli animali affetti da alfa epizootica, per i
quali sono imposti l'abbattimento e la distruzione, di una
indennità pari al 100 per cento del valore di mercato
escludendo però da tale beneficio i casi di tubercolosi e
brucellosi.
Tale esclusione non trova giustificazione alcuna se si
considera che per risanare i nostri allevamenti non è
infrequente il caso che l'autorità competente debba ordinare
l'abbattimento e la distruzione delle carcasse di animali
infetti o sospetti di infezione anche per la tubercolosi, la
brucellosi, la leucosi ed altre malattie infettive e non
appare equo che in tali casi il proprietario degli animali non
debba essere indennizzato.
Infatti tale esclusione che non trova giustificazione
alcuna costituisce un deterrente notevole per il completo
risanamento dei nostri allevamenti.
Appare opportuno ricordare che la tubercolosi, la
brucellosi e la leucosi colpiscono ogni anno migliaia di capi
affliggendo la zootecnia italiana già fortemente penalizzata
rispetto a quella di altri Paesi europei a causa delle carenze
strutturali, degli alti costi delle materie prime per
l'alimentazione e dell'insufficiente assistenza tecnica.
Per porre rimedio a questa situazione, si propone pertanto
di approvare la seguente proposta di legge.
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