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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8098
DDL0441-0002
Progetto di legge Camera n. 441 - testo presentato - (DDL13-441)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C441. TESTIPDL
...C441.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC441 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - In alcune regioni italiane, come
  la Sardegna, la lavorazione dell'agnello, numericamente ed
  economicamente più rilevante di quella del suino, è effettuata
  normalmente lasciando la testa e la coda attaccati alla
  carcassa e la corata (fegato senza la cistifellea, polmoni,
  cuore, timo) nella cavità toracica; così si fa anche per il
  suino da latte.
     Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al comma 1,
  lettera  d),  dell'articolo 2, descrive la carcassa come
  il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento,
  eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità
  degli arti in corrispondenza del capo e del tarso, della
  testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini,
  gli ovini, i caprini e i solipedi, dopo scuoiamento.
     Unica eccezione prevista è quella relativa alla
  definizione di carcassa del suino, per cui l'asportazione
  delle estremità degli arti in corrispondenza del corpo, del
  tarso e della testa può non essere praticata, qualora le carni
  siano destinate ad essere trattate in conformità alle
  disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
  Tale eccezione non si estende al suino da latte.
     Si rende pertanto necessaria una modifica al citato
 
                               Pag. 2
 
  decreto legislativo n. 286 del 1994, così da rendere possibile
  - senza pregiudizio delle esigenze igienico-sanitarie - il
  mantenimento del modo di lavorazione dell'agnello sardo
  macellato, evitando in tal modo la perdita di valore della sua
  immagine tradizionale, così come per il suino da latte.
     Questo è il senso della presente proposta di legge, di cui
  si auspica una rapida approvazione.
     Considerato che il peso del bovino adulto è di circa 50
  volte superiore al peso di un agnello o di un suino da latte,
  si rende infine necessario che ogni unità grossi bovini (UGB)
  corrisponda a 50 agnelli da latte e 50 suini da latte.  Si
  propone pertanto una integrazione, in questo senso, del comma
  2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del
  1994.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-441 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0441 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=044100 00 FASCIDC=13DDL0441 SORTNAV=0044100 000 00000 ZZDDLC441 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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