| Onorevoli Colleghi! - In alcune regioni italiane, come
la Sardegna, la lavorazione dell'agnello, numericamente ed
economicamente più rilevante di quella del suino, è effettuata
normalmente lasciando la testa e la coda attaccati alla
carcassa e la corata (fegato senza la cistifellea, polmoni,
cuore, timo) nella cavità toracica; così si fa anche per il
suino da latte.
Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al comma 1,
lettera d), dell'articolo 2, descrive la carcassa come
il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento,
eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità
degli arti in corrispondenza del capo e del tarso, della
testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini,
gli ovini, i caprini e i solipedi, dopo scuoiamento.
Unica eccezione prevista è quella relativa alla
definizione di carcassa del suino, per cui l'asportazione
delle estremità degli arti in corrispondenza del corpo, del
tarso e della testa può non essere praticata, qualora le carni
siano destinate ad essere trattate in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
Tale eccezione non si estende al suino da latte.
Si rende pertanto necessaria una modifica al citato
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decreto legislativo n. 286 del 1994, così da rendere possibile
- senza pregiudizio delle esigenze igienico-sanitarie - il
mantenimento del modo di lavorazione dell'agnello sardo
macellato, evitando in tal modo la perdita di valore della sua
immagine tradizionale, così come per il suino da latte.
Questo è il senso della presente proposta di legge, di cui
si auspica una rapida approvazione.
Considerato che il peso del bovino adulto è di circa 50
volte superiore al peso di un agnello o di un suino da latte,
si rende infine necessario che ogni unità grossi bovini (UGB)
corrisponda a 50 agnelli da latte e 50 suini da latte. Si
propone pertanto una integrazione, in questo senso, del comma
2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del
1994.
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