| 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera d) dopo le parole:
"Tuttavia, per i suini," sono aggiunte le seguenti: "nonché
per i suini da latte,";
b) dopo la lettera d) è inserita la
seguente:
" d- bis) carcassa di agnello da latte: il corpo
intero dell'animale macellato dopo dissanguamento,
eviscerazione (lasciando il fegato privo di cistifellea,
cuore, polmoni, timo e trachea nella cavità toracica),
sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in
corrispondenza del carpo e del tarso dopo scuoiamento;"
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