| (Divieto di produrre incroci
e svilupparne l'aggressività).
1. E' fatto divieto a chiunque di adibire cani di
qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa
indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera a),
determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono,
altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di
selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare
oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività
dei cani nei confronti delle persone o degli animali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede
a:
a) definire un elenco delle razze canine ritenute
pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti
delle persone o degli animali;
b) prescrivere norme per la detenzione, ivi
compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane,
intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche
del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della
sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;
c) individuare le associazioni e gli enti ai quali
sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto
di confisca o di sequestro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentitoil parere del Consiglio superiore di sanità, fissa i
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criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei
cani.
4. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i
criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di
settore.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei
divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione
amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
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