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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


810
DDL0059-0002
Relazione Camera n. 59-A (DDL13-59-A)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C59A, C792A, C4694A, C5706A, C6583A, C6591A, C7109A, C7116A. TESTIPDL
...C59A, C792A, C4694A, C5706A, C6583A, C6591A, C7109A, C7116A.
Pag. 5 TESTO unificato della Commissione Disciplina della detenzione dei cani pericolosi e disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC59A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Divieto di produrre incroci
                e svilupparne l'aggressività).
     1.  E' fatto divieto a chiunque di adibire cani di
  qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa
  indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera  a),
  determinando incroci o meticci di prima generazione.  Sono,
  altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di
  selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare
  oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività
  dei cani nei confronti delle persone o degli animali.
     2.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
  da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
  dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede
  a:
         a)  definire un elenco delle razze canine ritenute
  pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti
  delle persone o degli animali;
         b)  prescrivere norme per la detenzione, ivi
  compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane,
  intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche
  del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della
  sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;
         c)  individuare le associazioni e gli enti ai quali
  sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto
  di confisca o di sequestro.
     3.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
  sentitoil parere del Consiglio superiore di sanità, fissa i
 
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  criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei
  cani.
     4.  L'elenco di cui alla lettera  a)  del comma 2 ed i
  criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione
  all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di
  settore.
     5.  Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei
  divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione
  amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
 
DATA=000720 FASCID=DDL13-59-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0059 TOTPAG=0011 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=005900A00 FASCIDC=13DDL0059 A SORTNAV=0005900A000 00000 ZZDDLC59A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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