| 1. Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è sostituito dal
seguente:
" 2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o
a due vitelli o ad un solipede o a tre suini o a sette
ovicaprini o a cinquanta agnelli da latte o a cinquanta suini
da latte".
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