| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi, in ragione di lire 5
miliardi per l'anno 1996 e di lire 5 miliardi per il 1997, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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