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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8106
DDL0443-0002
Progetto di legge Camera n. 443 - testo presentato - (DDL13-443)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C443. TESTIPDL
...C443.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC443 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - I conflitti di competenza sorti
  tra il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed il
  Presidente della Repubblica, da una parte, e tra lo stesso CSM
  ed il Ministro di grazia e giustizia, dall'altra, hanno
  evidenziato l'esigenza di precisare la natura delle funzioni
  demandate al CSM dalla Carta costituzionale e della revisione
  delle norme in materia di composizione dell'organo predetto
  non correlate alla natura delle funzioni demandategli ed
  appalesatesi, in concreto, contrastanti con i princìpi
  fondamentali della stessa Costituzione.
     La previsione della magistratura come ordine autonomo ed
  indipendente da ogni altro potere - di cui all'articolo 104
  della Costituzione - non può renderla un ordinamento giuridico
  separato, dotato di propria autonomia ed indipendenza anche
  politica, alla stregua della diversa indipendenza
  riconosciuta, ad esempio, alla Chiesa cattolica dall'articolo
  7 della stessa Costituzione.  Alla magistratura è attribuito il
  compito istituzionale di amministrare la giustizia; tale
  compito ha un contenuto così squisitamente tecnico da
  assurgere, addirittura, a considerazione di antiteticità nei
  confronti di qualsiasi altra pubblica funzione ed, in
  particolare, di quelle politiche, al punto che il terzo comma
  dell'articolo 98 della Costituzione prevede la possibilità di
  stabilire, con legge, per i magistrati, limitazioni al diritto
  d'iscriversi ai partiti politici.
     D'altra parte, è l'esistenza stessa del Ministro di grazia
  e giustizia, organo politico per eccellenza, preposto
  all'amministrazione giudiziaria, a contraddire
  l'ipotizzabilità di competenze politiche del Consiglio
  superiore.
 
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     L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e di ogni
  singolo magistrato sono state concepite dal costituente in via
  principale, quale garanzia al cittadino utente della giustizia
  e, solo come fatto secondario e consequenziale, quale diritto
  della magistratura e dei suoi membri: ne consegue che la
  normativa di attuazione deve eliminare dalle disposizioni
  concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo
  di autotutela ogni possibilità di strumentalizzazione
  dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura per
  perseguimento di scopi non indicati dalla Costituzione e
  delimitarne l'esercizio all'ambito tecnico-amministrativo
  voluto dal Costituente.
     Tuttavia l'articolo 104, commi quarto e quinto, della
  Costituzione ha collocato proprio all'interno del CSM
  quell'elemento politico dal quale avrebbe voluto salva
  guardare l'amministrazione del personale di magistratura,
  demandando alla designazione del Parlamento, che vi provvede,
  come è noto, con il sistema della "spartizione partitica", la
  nomina di un terzo dei membri del CSM, che, come si è detto, è
  organo esclusivamente tecnico-amministrativo e non certo
  politico.
     Orbene, se alla presidenza del CSM opportunamente è stato
  designato il Presidente della Repubblica (articolo 104,
  secondo comma), sia per l'esigenza di garantire la necessaria
  qualificazione normativa ai provvedimenti emanandi, che devono
  essere adottati in conformità delle deliberazioni del CSM, con
  decreti a sua firma, sia sotto l'aspetto della posizione
  super partes  del Presidente della Repubblica, che lo
  sottrae al sospetto di soggetto politicizzante, non
  s'intravedono logiche motivazioni all'inserimento di membri
  estranei alla magistratura nel CSM.
     Più logica e funzionale sembra, invece, l'eliminazione dei
  membri eletti dal Parlamento e l'integrazione della sola
  sezione disciplinare (al fine di evitare il deprecato fenomeno
  della "giurisdizione domestica", foriero, quanto meno, di
  sospetti) con cinque membri estratti a sorte dallo stesso CSM
  tra persone che siano dotate di cultura giuridica e che siano
  investite di pubbliche funzioni, che potrebbero individuarsi
  tra le categorie di dirigenti dello Stato con competenza
  territoriale provinciale: prefetti, dirigenti delle
  cancellerie dei tribunali, provveditori agli studi e direttori
  provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.
     Tale riforma salvaguarderà il CSM nel suo complesso dai
  rischi di politicizzazione, eliminando la lottizzazione
  partitica dovuta ai membri a designazione parlamentare e
  incidendo anche, in tal modo, sulla politicizzazione delle
  correnti interne all'Associazione nazionale magistrati.
  Salvaguarderà, altresì, ciascun magistrato da ogni possibile
  condizionamento, ipotizzabile anche da parte di membri della
  stessa magistratura, ove organizzati in strutture
  sovraordinate e stabilmente insediate dacché alla
  indiscutibile qualificazione culturale, giuridica e
  professionale specifica in materia disciplinare dei soggetti
  che dovranno integrare la sezione si aggiunge la occasionalità
  della chiamata a partecipare a ciascuna sessione della sezione
  disciplinare, atta ad impedire sia precostituzioni di impunità
  in favore di magistrati e in danno della collettività sia
  condizionamenti nell'esercizio delle funzioni
  giurisdizionali.
     La proposta revisione consiste in due articoli.  L'articolo
  1, al comma 1, sostituisce il quarto comma dell'articolo 104,
  eliminando dal testo riformato il frazionamento dei membri
  eligendi del Consiglio superiore della magistratura, con
  l'esclusione di quelli di nomina parlamentare.
     Il comma 2 del medesimo articolo 1 sostituisce il quinto
  comma dell'articolo 104, designando d'ufficio il membro del
  Consiglio superiore investito delle funzioni di vice
  presidente e che, invece, secondo il testo che s'intende
  riformare, andava eletto tra quelli di nomina parlamentare.
     L'articolo 2 prevede che il Consiglio superiore della
  magistratura integri la propria sezione disciplinare,
  provvedendo a sorteggiare cinque membri, ad ogni sessione, tra
  eminenti funzionari dello Stato, che saranno indicati dalla
  legge.
 
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