| Onorevoli Colleghi! - I conflitti di competenza sorti
tra il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed il
Presidente della Repubblica, da una parte, e tra lo stesso CSM
ed il Ministro di grazia e giustizia, dall'altra, hanno
evidenziato l'esigenza di precisare la natura delle funzioni
demandate al CSM dalla Carta costituzionale e della revisione
delle norme in materia di composizione dell'organo predetto
non correlate alla natura delle funzioni demandategli ed
appalesatesi, in concreto, contrastanti con i princìpi
fondamentali della stessa Costituzione.
La previsione della magistratura come ordine autonomo ed
indipendente da ogni altro potere - di cui all'articolo 104
della Costituzione - non può renderla un ordinamento giuridico
separato, dotato di propria autonomia ed indipendenza anche
politica, alla stregua della diversa indipendenza
riconosciuta, ad esempio, alla Chiesa cattolica dall'articolo
7 della stessa Costituzione. Alla magistratura è attribuito il
compito istituzionale di amministrare la giustizia; tale
compito ha un contenuto così squisitamente tecnico da
assurgere, addirittura, a considerazione di antiteticità nei
confronti di qualsiasi altra pubblica funzione ed, in
particolare, di quelle politiche, al punto che il terzo comma
dell'articolo 98 della Costituzione prevede la possibilità di
stabilire, con legge, per i magistrati, limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici.
D'altra parte, è l'esistenza stessa del Ministro di grazia
e giustizia, organo politico per eccellenza, preposto
all'amministrazione giudiziaria, a contraddire
l'ipotizzabilità di competenze politiche del Consiglio
superiore.
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L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e di ogni
singolo magistrato sono state concepite dal costituente in via
principale, quale garanzia al cittadino utente della giustizia
e, solo come fatto secondario e consequenziale, quale diritto
della magistratura e dei suoi membri: ne consegue che la
normativa di attuazione deve eliminare dalle disposizioni
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo
di autotutela ogni possibilità di strumentalizzazione
dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura per
perseguimento di scopi non indicati dalla Costituzione e
delimitarne l'esercizio all'ambito tecnico-amministrativo
voluto dal Costituente.
Tuttavia l'articolo 104, commi quarto e quinto, della
Costituzione ha collocato proprio all'interno del CSM
quell'elemento politico dal quale avrebbe voluto salva
guardare l'amministrazione del personale di magistratura,
demandando alla designazione del Parlamento, che vi provvede,
come è noto, con il sistema della "spartizione partitica", la
nomina di un terzo dei membri del CSM, che, come si è detto, è
organo esclusivamente tecnico-amministrativo e non certo
politico.
Orbene, se alla presidenza del CSM opportunamente è stato
designato il Presidente della Repubblica (articolo 104,
secondo comma), sia per l'esigenza di garantire la necessaria
qualificazione normativa ai provvedimenti emanandi, che devono
essere adottati in conformità delle deliberazioni del CSM, con
decreti a sua firma, sia sotto l'aspetto della posizione
super partes del Presidente della Repubblica, che lo
sottrae al sospetto di soggetto politicizzante, non
s'intravedono logiche motivazioni all'inserimento di membri
estranei alla magistratura nel CSM.
Più logica e funzionale sembra, invece, l'eliminazione dei
membri eletti dal Parlamento e l'integrazione della sola
sezione disciplinare (al fine di evitare il deprecato fenomeno
della "giurisdizione domestica", foriero, quanto meno, di
sospetti) con cinque membri estratti a sorte dallo stesso CSM
tra persone che siano dotate di cultura giuridica e che siano
investite di pubbliche funzioni, che potrebbero individuarsi
tra le categorie di dirigenti dello Stato con competenza
territoriale provinciale: prefetti, dirigenti delle
cancellerie dei tribunali, provveditori agli studi e direttori
provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.
Tale riforma salvaguarderà il CSM nel suo complesso dai
rischi di politicizzazione, eliminando la lottizzazione
partitica dovuta ai membri a designazione parlamentare e
incidendo anche, in tal modo, sulla politicizzazione delle
correnti interne all'Associazione nazionale magistrati.
Salvaguarderà, altresì, ciascun magistrato da ogni possibile
condizionamento, ipotizzabile anche da parte di membri della
stessa magistratura, ove organizzati in strutture
sovraordinate e stabilmente insediate dacché alla
indiscutibile qualificazione culturale, giuridica e
professionale specifica in materia disciplinare dei soggetti
che dovranno integrare la sezione si aggiunge la occasionalità
della chiamata a partecipare a ciascuna sessione della sezione
disciplinare, atta ad impedire sia precostituzioni di impunità
in favore di magistrati e in danno della collettività sia
condizionamenti nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
La proposta revisione consiste in due articoli. L'articolo
1, al comma 1, sostituisce il quarto comma dell'articolo 104,
eliminando dal testo riformato il frazionamento dei membri
eligendi del Consiglio superiore della magistratura, con
l'esclusione di quelli di nomina parlamentare.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 sostituisce il quinto
comma dell'articolo 104, designando d'ufficio il membro del
Consiglio superiore investito delle funzioni di vice
presidente e che, invece, secondo il testo che s'intende
riformare, andava eletto tra quelli di nomina parlamentare.
L'articolo 2 prevede che il Consiglio superiore della
magistratura integri la propria sezione disciplinare,
provvedendo a sorteggiare cinque membri, ad ogni sessione, tra
eminenti funzionari dello Stato, che saranno indicati dalla
legge.
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