| Onorevoli Colleghi! - Gli stranieri condannati al
pagamento delle spese processuali delle pene pecuniarie
(multa/ammenda) ed a quelle di mantenimento in carcere,
rappresentano un grande e grave problema per l'amministrazione
della giustizia allorquando bisognerà procedere al recupero
nei loro confronti di tutto ciò che costituisce credito a
favore dell'erario.
Il problema che si pone è che trattasi, nella stragrande
maggioranza, di persone provenienti da Paesi non facenti parte
della Unione europea che in Italia albergano senza una fissa
dimora.
Trattasi, quindi, di gente che non ha una residenza
anagrafica e neppure un domicilio o se lo dichiarano non
corrisponde mai al vero.
Pertanto, il non conoscere la residenza o il domicilio,
elementi peraltro non rinvenibili neppure nei fascicoli
processuali e sconosciuti tanto all'anagrafe quanto agli
organi di polizia, impedisce ogni possibilità di poter
recuperare il credito erariale.
Ciò nonostante, leggi e regolamenti impongono l'obbligo di
iniziare la procedura esecutiva diretta al recupero del
credito, pur sapendo che tale credito mai sarà recuperato, ma
con la beffa di dover sostenere, da parte dello Stato,
ulteriori spese per la notifica degli atti, spese che, come
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risulta dalla seguente nota, sono abbastanza ingenti.
Soltanto a Roma, l'Ufficio campione penale del tribunale
(c'è anche quello della pretura e della corte d'appello) ha in
carico 4000 partite di credito (in media 1000 e più
all'anno).
Risorse utilizzate:
persone: 18;
locali: 2 stanze;
infrastrutture varie e diverse centinaia di milioni
(notifica atti, missione dell'ufficiale giudiziario,
eccetera).
L'anno scorso su 600 crediti nessuno è stato
recuperato!
In tutta Italia su circa 100.000 crediti erariali,
pochissimi sono stati incassati.
Al fine di un miglior funzionamento dell'attività
amministrativa della giustizia, del buon andamento della
stessa e di un elevato contenimento nello spreco di energie
umane ed in particolare economiche, la presente proposta di
legge è diretta a modificare le disposizioni attuative del
codice di procedura penale con l'inserimento, dopo l'articolo
182, di un nuovo articolo.
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