| 1. Dopo l'articolo 182 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 182- bis. (Recupero delle spese giudiziarie in
caso di condanna di uno straniero). - 1. Nel caso di
condanna di uno straniero, il recupero delle spese
giudiziarie, delle pene pecuniarie e di custodia cautelare è
subordinato all'accertamento da parte dell'ufficio del giudice
della esecuzione, della residenza o del domicilio del
condannato.
2. Se non sono conosciuti né la residenza, né il
domicilio, l'ufficio del giudice della esecuzione propone
immediatamente l'annullamento delle spese processuali e di
mantenimento in carcere nei modi previsti dalla legislazione
vigente.
3. Per le pene pecuniarie, gli atti vengono
trasmessi al pubblico ministero perché proceda a norma
dell'articolo 660 del codice di procedura penale".
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