| (Ordine professionale).
1. E' istituito l'ordine professionale dei doppiatori
cinematografici, con sede a Roma e con possibilità di
istituzione di sedi periferiche, al quale appartengono i
doppiatori iscritti al relativo albo.
2. L'ordine professionale dei doppiatori ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed esercita le funzioni di
tenuta del relativo albo e quella di controllo sulla
disciplina degli iscritti.
3. Sono attori doppiatori i professionisti aventi i
requisiti di cui alla presente legge, che sostituiscono la
loro voce a quella dell'attore, nella colonna sonora dei
filmati, cinematografici o televisivi, nel pieno rispetto
degli intenti artistici dell'opera originaria.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei doppiatori
cinematografici è obbligatoria per l'esercizio della
professione e non impedisce l'iscrizione ad altri albi
professionali.
| |