| (Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto,
può disporre lo scioglimento del consiglio dell'ordine, per
gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami
all'osservanza dei doveri statutari, ovvero in seguito a
richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo
degli iscritti all'albo.
2. Con il decreto di scioglimento, da emanare entro trenta
giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene
nominato un commissario straordinario, il quale indice, entro
novanta giorni dalla data dello scioglimento, la nuova
elezione del Consiglio.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 può
nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo
coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un
numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di
segretario.
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