| (Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio dell'ordine).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine e gli atti
relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla
proclamazione dei risultati possono essere impugnati davanti
al tribunale di Roma, dagli interessati o dal Procuratore
della Repubblica.
2. I ricorsi di cui al comma 1 devono essere proposti
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
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3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, il tribunale provvede in camera di consiglio
sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere presso la Corte di appello, con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale.
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