| (Esame di Stato).
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di
doppiatore cinematografico si ottiene tramite il superamento
di un esame di Stato le cui materie e le cui modalità di
ammissione sono stabilite con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
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sentito il consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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