| (Norma transitoria per la
formazione dell'albo).
1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, nomina una commissione con l'incarico di
provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta
fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, dettando le
relative disposizioni procedurali.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
di cassazione che la presiede e un magistrato ordinario,
nonché da quattro esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia.
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono
assicurate dal personale del Ministero di grazia e
giustizia.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa
le veci il membro più anziano di età.
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5. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine le
domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati
al Ministero di grazia e giustizia.
6. La commissione delibera con la presenza di almeno
quattro membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro
sei mesi dal suo insediamento, la commissione deposita l'albo
presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero
stesso.
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