| (Censimento dei beni dismissibili).
1. Il Ministro della difesa, avvalendosi degli organi
tecnici delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,
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provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al censimento, alla individuazione
territoriale, alla schedatura tipologica e dimensionale,
all'accertamento dello status sotto il profilo delle
condizioni di efficienza e di funzionalità dei beni da
dismettere in quanto non più idonei o non più necessari a
soddisfare esigenze militari ovvero non più razionalmente
localizzati per i fini della organizzazione militare o anche
non più funzionali alle attività produttive,
tecnico-scientifiche e di servizio dell'area industriale e di
quella tecnica della difesa.
2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1, in deroga
ad ogni altra disposizione, ne determina, da parte del
Ministero della difesa:
a) la inclusione nell'elenco dei beni dismessi da
restituire, con atto conforme, all'Amministrazione finanziaria
dello Stato per i successivi impieghi da questa
Amministrazione stabiliti;
b) la inclusione nell'elenco dei beni dismissibili
da restituire, con atto conforme, alla Amministrazione di cui
alla lettera a) ai fini della contestuale riassegnazione
alle amministrazioni richiedenti, o ai soggetti pubblici
interessati, previo accertamento dell'esistenza di
apprezzabili progetti di riuso, attivati dalle amministrazioni
locali, comuni e province, ovvero da parte delle regioni
territorialmente competenti;
c) la restituzione, previo accertamento
dell'esistenza di specifici vincoli di conservazione storica,
artistica, monumentale, alla Amministrazione finanziaria dello
Stato che valuta la destinazione d'uso appropriata;
d) la formazione, previa intesa con il Ministero
delle finanze, di un elenco di beni permutabili od alienabili
direttamente dal Ministero della difesa;
e) la inclusione nell'elenco dei beni da
conservare in uso alla Amministrazione della difesa in quanto
necessari alla efficacia e alla funzionalità di essa.
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3. Della gestione dei beni demaniali militari,
l'Amministrazione della difesa provvede a redigere un
resoconto che valuti il rapporto tra costi e benefìci,
compilando per ciascuno dei beni suddetti una scheda sommaria
di identità con i dati numerici da far valere a credito della
amministrazione stessa e come base per i successivi
trasferimenti sia nell'ambito dello Stato, sia per effetto di
permuta o di alienazione.
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