| (Piano quinquennale di valorizzazione).
1. Il Ministro della difesa, sentiti le regioni e le
province e i comuni interessati, nonché i Ministri delle
finanze, dei lavori pubblici, per le aree urbane e per i beni
culturali e ambientali, avvalendosi degli organi tecnici del
Ministero, delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri,
elabora un piano quinquennale relativamente:
a) alla costituzione od alla acquisizione di nuovi
tipi di caserme ottimizzandone la localizzazione sul
territorio nazionale con riferimento alle specifiche esigenze
funzionali ed operative delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri;
b) alla costituzione od alla acquisizione di nuovi
tipi di alloggi di servizio per il personale ufficiale,
sottufficiale, volontario a lunga ferma da assegnare in base
alle necessità funzionali di servizio delle Forze armate
stesse e all'Arma dei carabinieri;
c) alla ricollocazione od al riadattamento delle
caserme esistenti per alleggerire il tessuto cittadino nelle
aree urbane, per ottenere il riequilibrio di esse sul
territorio, ove da queste gravato, in corrispondenza con le
modificazioni che, nel nuovo sistema europeo di sicurezza, si
determinano nella distribuzione geostrategica delle Forze
armate;
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d) alla previsione delle aree annesse e della
infrastruttura relativa per l'addestramento, per la
conservazione dei mezzi, anche di unità da costituire su
mobilitazione o all'emergenza, per il mantenimento eventuale
dei parchi tecnologici e logistici del servizio nazionale
della protezione civile, nonché per il sistema del servizio
sanitario militare ai fini del concorso con quello nazionale
della protezione civile;
e) alle gestioni dei riusi civili, delle permute,
delle alienazioni, della conservazione in uso militare,
possibili e previsti, per il complesso dei beni demaniali
della Amministrazione della difesa.
2. Il piano, formulato ai sensi dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, dal Ministro della difesa in
relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata e
dell'Arma dei carabinieri, è concordato in sede di comitato
dei capi di stato maggiore, tenendo presenti gli obiettivi
militari della Difesa, le evoluzioni delle minacce e lo
schieramento delle forze attive e da mobilitare. Tale piano è
trasmesso entro trenta giorni al Parlamento per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti
entro sessanta giorni e nei successivi trenta giorni è
adottato con decreto del Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione del piano.
4. Ogni modificazione del piano è adottata con i
procedimenti di cui al presente articolo.
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