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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


813
DDL0059-0005
Relazione Camera n. 59-A (DDL13-59-A)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C59A, C792A, C4694A, C5706A, C6583A, C6591A, C7109A, C7116A. TESTIPDL
...C59A, C792A, C4694A, C5706A, C6583A, C6591A, C7109A, C7116A.
...TESTO unificato della Commissione Disciplina della detenzione dei cani pericolosi e disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC59A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Divieto di combattimenti fra animali). 
     1 Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o
  competizioni cruenti tra animali, mettendone in pericolo
  l'integrità fisica, in luoghi privati, pubblici o aperti al
  pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre
  anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.  La
  pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività
  partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i
  combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o
  filmati.
     2.  Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro
  partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al
  comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
     3.  Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di
  spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al
  comma 1, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100
 
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  milioni.  Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i
  detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e
  chiunque effettua scommesse , anche se non presente nel luogo
  del reato.  La stessa pena si applica nel caso in cui i
  responsabili siano recidivi specifici.
     4.  E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere,
  esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne
  commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in
  attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di
  qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o
  delle competizioni di cui al comma 1.  Tali divieti non si
  applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle
  università degli studi, alle istituzioni scientifiche e
  culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al
  presente comma per finalità educative.
     5.  La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita
  con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2
  milioni a lire 10 milioni.  Con la sentenza di condanna o con
  il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un
  minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale
  licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.
 
DATA=000720 FASCID=DDL13-59-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0059 TOTPAG=0011 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=005900A00 FASCIDC=13DDL0059 A SORTNAV=0005900A000 00000 ZZDDLC59A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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