| (Divieto di combattimenti fra animali).
1 Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o
competizioni cruenti tra animali, mettendone in pericolo
l'integrità fisica, in luoghi privati, pubblici o aperti al
pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre
anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La
pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività
partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i
combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o
filmati.
2. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro
partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al
comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di
spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al
comma 1, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100
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milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i
detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e
chiunque effettua scommesse , anche se non presente nel luogo
del reato. La stessa pena si applica nel caso in cui i
responsabili siano recidivi specifici.
4. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere,
esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne
commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in
attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di
qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si
applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle
università degli studi, alle istituzioni scientifiche e
culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al
presente comma per finalità educative.
5. La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2
milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con
il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.
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